Ordinanza n. 319/1999
Altra decisione · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 68Costituzione
- art. 13legge 47/1948
- art. 21legge 47/1948
citata
- art. 37legge 87/1953
- art. 595legge 47/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 9 dicembre 1998 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Amedeo Matacena jr. nei confronti del dott. Vincenzo
Macrì, promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Reggio Calabria, con ricorso depositato il 5 marzo 1999
e iscritto al n. 111 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso nei
confronti del deputato Amedeo Matacena per il reato di diffamazione a
mezzo stampa (art. 595, commi secondo e terzo, cod. pen., in
relazione agli artt. 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio
Calabria ha proposto, con ordinanza del 19 febbraio 1999, depositata
il successivo 5 marzo, ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato in relazione alla deliberazione, adottata il 9
dicembre 1998, con la quale la Camera dei deputati, accogliendo la
proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, ha
dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale
concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che il ricorrente giudice per le indagini preliminari sostiene
che la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente esercitato il
proprio potere, affermando arbitrariamente la sussistenza del
collegamento tra i fatti per i quali è in corso il procedimento
penale - consistenti nell'iniziativa della pubblicazione di un
articolo di stampa con contenuti diffamatori nei confronti del dottor
Vincenzo Macrì, magistrato addetto alla Direzione nazionale
antimafia - e la funzione parlamentare, facendo richiamo ad atti di
sindacato ispettivo presentati dal deputato Matacena anteriormente
alla pubblicazione che si assume diffamatoria;
che ad avviso del ricorrente il tenore della pubblicazione
esprime viceversa una polemica strettamente personale, coinvolgente
anche il padre del deputato, e dunque attiene a una vicenda del tutto
estranea all'ambito della funzione parlamentare svolta, cosicché la
deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati
risulta incongrua e non plausibile e deve essere annullata, per
riportare il fatto dedotto in giudizio sotto il dominio delle regole
comuni.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia
ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Reggio Calabria è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso
esercitate, in conformità al principio, ripetutamente affermato da
questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,
svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti in
conflitti costituzionali di attribuzione;
che, del pari, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, anche la Camera dei deputati, in relazione alla definizione
dell'ambito di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione rispetto a un proprio componente, è legittimata a
essere parte in un conflitto, in quanto organo cui spetta dichiarare
definitivamente la volontà del potere ch'essa rappresenta;
che, quanto all'oggetto del conflitto, il giudice per le indagini
preliminari lamenta, conformemente a quanto richiesto dall'art. 37,
primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione della propria
sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza
dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte della Camera dei
deputati, del potere di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni
espresse da un proprio membro a norma dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria nei
confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in
epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Reggio Calabria, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di
cui sub-a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di
questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione,
secondo l'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte