Ordinanza n. 319/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 126Codice della strada
- art. 136Codice della strada
- art. 19d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7,
e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificati dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze emesse
l'8 gennaio 2001 dal giudice di pace di Legnago, il 29 gennaio 2001
dal giudice di pace di Bologna, il 24 gennaio 2001 dal giudice di
pace di Recco, il 15 marzo 2001 dal giudice di pace di Caltanissetta,
il 23 marzo 2001 dal giudice di pace di Isola della Scala, il 6 marzo
2001 dal giudice di pace di Rimini, il 5 maggio 2001 dal giudice di
pace di Cairo Montenotte e il 13 giugno 2001 dal giudice di pace di
Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 267, 275, 291, 375, 379,
613, 625, 738 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 16, 17, 21, 34, 35 e 39, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Legnago ha sollevato, con
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificati
dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), nella parte in cui, per la guida di un veicolo con patente
straniera scaduta di validità, non escludono l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo anche quando
il proprietario dello stesso sia persona diversa dal trasgressore;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate
prevedono la condotta di chi guida con patente, italiana o straniera,
scaduta di validità, ma nulla dicono riguardo a chi affida loro il
veicolo, con la conseguenza che il fermo amministrativo, quando viene
applicato nei suoi confronti, punisce una condotta non prevista da
alcuna norma;
che il rimettente, rilevato come la sanzione accessoria sia
in concreto più grave di quella pecuniaria principale, osserva che
chi guida con patente scaduta viene punito più severamente di chi
conduce un veicolo dopo aver sostenuto con esito favorevole gli esami
ma non è ancora munito di patente (art. 121 cod. strada) ed osserva
ancora che, in caso di una nuova violazione commessa nei cinque anni
dalla precedente, il proprietario resta soggetto alla confisca del
mezzo;
che, sempre secondo il rimettente, un'ulteriore incongruenza
sarebbe determinata dal fatto che, essendo il proprietario chiamato a
rispondere in via solidale anche della pena pecuniaria principale,
egli potrebbe essere l'unico soggetto cui si applicano entrambe le
sanzioni, pur senza aver violato alcuna norma giuridica;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni inammissibili o
infondate;
che l'Avvocatura, premesso che nell'ordinanza non viene
precisato quale delle due ipotesi previste dall'art. 136 cod. strada
ricorre nella fattispecie concreta (guida con patente rilasciata da
Stato estero scaduta di validità, da parte di chi abbia acquisito la
residenza in Italia da non oltre un anno, ovvero guida con patente
rilasciata da Stato estero in corso di validità, da parte di chi
risiede in Italia da più di un anno), rileva che la questione appare
simile a quelle esaminate dalla Corte con l'ordinanza n. 33 del 2001
e decise nel senso della manifesta infondatezza;
che anche il giudice di pace di Bologna ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del
cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.
n. 507 del 1999, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27
della Costituzione;
che il giudice a quo rileva che la sanzione pecuniaria
principale è prevista per la violazione di una norma di condotta,
mentre la sanzione accessoria risulta svincolata da una condotta che
sia previamente definita illecita, dato che nessuna disposizione di
legge definisce illecita la condotta di chi affida un veicolo ad una
persona con patente scaduta di validità o prescrive l'obbligo di
controllare se la patente sia valida;
che, sottolinea ancora il giudice di pace di Bologna, la
disposizione impugnata non consente di graduare la sanzione in
relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo sottoposto al
fermo o alla circostanza che la patente sia scaduta per mera
dimenticanza;
che è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare inammissibili o infondate le questioni sollevate dal
giudice di pace di Bologna, richiamando nelle sue difese la
motivazione dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;
che il giudice di pace di Recco ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della medesima disposizione del cod.
strada, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione ai principi di
ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni;
che il rimettente osserva che la sanzione accessoria, se
confrontata con la sanzione pecuniaria principale, appare "veramente
sproporzionata", specie quando il veicolo appartiene ad una società
la cui attività economica viene pregiudicata dalla mancata
disponibilità del mezzo;
che, ad avviso del giudice a quo, il proprietario del veicolo
subirebbe una "grave e pesante restrizione della libertà e del
diritto di svolgere l'attività della società" per un fatto a lui
non imputabile, non prevedendo la legge alcuna sanzione per chi
permette la guida a persona senza patente o con patente scaduta;
che, sempre secondo il giudice a quo, appare ingiustificata
la disposizione di cui all'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 597 del 1999,
che ha modificato l'art. 214 cod. strada, introducendo nello stesso
il comma 1-bis - secondo il quale la restituzione del mezzo può
essere effettuata dall'organo accertatore solo nel caso in cui
risulti che lo stesso è stato utilizzato contro la volontà del
proprietario;
che, rileva ancora il rimettente, la sanzione è "talmente
rigida" da non consentire al giudice di graduarne la durata secondo
la gravità del fatto in concreto;
che il giudice di pace di Caltanissetta ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del
cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.
n. 507 del 1999, per violazione dell'art. 3 Cost.;
che il giudice a quo, investito dell'esame di un ricorso
presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida lo stesso
veniva colto con la patente scaduta, rileva che la sanzione
amministrativa accessoria del fermo del veicolo continua a dispiegare
i suoi effetti anche quando - come nel caso di specie - la sanzione
principale si estingue per avvenuto pagamento e l'interessato
provvede al rinnovo della patente;
che, secondo il rimettente, la disposizione avrebbe un
contenuto sanzionatorio che, per intensità e rigore, eccede
notevolmente quello della sanzione principale ed arreca un danno al
trasgressore per i suoi impegni di lavoro e familiari;
che, osserva ancora il giudice di pace di Caltanissetta, a
carico del proprietario vi è l'ulteriore onere delle cospicue spese
di ricovero del veicolo, anch'esse superiori all'importo della
sanzione principale;
che il rimettente rileva ancora che la durata in misura fissa
del fermo non consente alcun temperamento della sanzione e che,
mentre in altre ipotesi di sanzione accessoria introdotte dal d.lgs.
n. 507 del 1999 il fermo è stato previsto come un
"controbilanciamento" all'intervenuta depenalizzazione dell'illecito,
tale circostanza è estranea all'ipotesi di guida con patente
scaduta;
che, rileva infine il giudice a quo, mentre chi dispone di
altro veicolo può tornare a guidare dopo il rinnovo della patente,
ciò è precluso a chi non ha tale possibilità e può fare
affidamento solo sul mezzo sottoposto a fermo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la
questione sollevata, richiamando in particolare la motivazione
dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;
che il giudice di pace di Isola della Scala ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e
136, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) - nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs.
30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma
del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205) - nella parte in cui, per la violazione del divieto di
guida di un veicolo con patente straniera non convertita, non
escludono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del
fermo del veicolo quando il proprietario è persona diversa dal
trasgressore, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27,
primo comma, della Costituzione;
che l'ordinanza di rimessione, in parte motiva, è identica a
quella sollevata dal giudice di pace di Legnago sopra riportata;
che è intervenuto anche in questo giudizio di legittimità
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha
chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o
manifestamente infondata, richiamando le precedenti difese;
che il giudice di pace di Rimini ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del citato art. 126, comma 7, cod.
strada, "con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116,
comma 13, cod. strada ed in relazione all'art. 3 Cost., in quanto
detta norma non tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza";
che il rimettente richiama espressamente "altro giudizio
sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di Caldaro
con ordinanza del 1 agosto 2000", omettendo qualsiasi altra
motivazione;
che è intervenuto anche in questo giudizio di legittimità
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente
infondata, rilevando preliminarmente che l'ordinanza è inidonea ad
introdurre una questione di legittimità costituzionale ed
osservando, nel merito, che la questione sollevata dal giudice di
pace di Caldaro, citata dal rimettente, è stata dichiarata
manifestamente infondata dalla Corte con l'ordinanza n. 278 del 2001;
che il giudice di pace di Cairo Montenotte ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, cod.
strada, nella parte in cui prevede che la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo si applica anche nel caso in cui il
proprietario del mezzo è persona diversa dal conducente che guida
con patente scaduta, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost.;
che il rimettente rileva che la condotta del proprietario,
dovuta ad omissione di diligenza, non è considerata illecita da
alcuna disposizione di legge e che in tal caso il sanzionato è
persona estranea al fatto che ha dato origine alla condotta
sanzionata, venendo in tal modo stabilita una sanzione senza che sia
previamente fissato il precetto, con conseguente violazione
dell'art. 25 Cost.;
che, sempre secondo il giudice a quo, sarebbe violato anche
l'art. 27, primo comma, Cost., poiché il proprietario viene chiamato
a rispondere di un fatto integralmente ascrivibile ad un terzo;
che la norma impugnata sarebbe anche irragionevole,
considerato che, per l'analoga condotta posta in essere da chi affida
il veicolo a persona che non ha la patente (perché non l'ha
conseguita ovvero perché non la porta con sé o gli è stata
ritirata), l'art. 116, comma 12, dello stesso codice prevede solo una
sanzione pecuniaria che, "per quanto pesante", non è afflittiva come
il fermo del veicolo per due mesi;
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla
Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata;
che l'Avvocatura, richiamati l'art. 6 della legge n. 689 del
1981 e gli artt. 196 e 214, comma 1-bis, cod. strada, rileva come la
sanzione accessoria, nel caso in cui il proprietario del mezzo è
persona diversa dal conducente, trova il suo presupposto nella
violazione dell'obbligo di vigilanza che le norme citate pongono a
carico di chi ha la disponibilità del veicolo, osservando che alle
sanzioni amministrative non sono applicabili gli stessi parametri
costituzionali relativi alle sanzioni penali, in particolare
l'art. 27, primo comma, citato dal rimettente;
che, quanto alla dedotta irragionevolezza della norma,
l'Avvocatura rileva che il rimettente ha trascurato che, anche nel
caso in cui un veicolo venga affidato a persona priva di patente, è
prevista la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi;
che il giudice di pace di Brescia ha sollevato un'ulteriore
questione di legittimità costituzionale del più volte citato
art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione dell'art. 3, primo
comma, Cost.;
che il giudice a quo è investito dell'esame di un ricorso
presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida lo stesso
era stato colto con patente di guida scaduta;
che, secondo il rimettente, il decreto legislativo n. 507 del
1999, avendo inasprito le sanzioni per la guida con patente scaduta
di validità, ed avendo previsto il fermo amministrativo del veicolo
per la durata fissa di due mesi, ha comminato una sanzione eccessiva
rispetto ad altre ipotesi di illecito disciplinate dal medesimo
codice, come per la guida senza patente;
che da ciò, secondo il giudice di pace di Brescia, deriva
una "manifesta ingiustizia", dal momento che non è prevista la
riduzione della durata del fermo neppure quando il contravventore ha
successivamente regolarizzato la propria posizione;
che, osserva ancora il giudice a quo, la sanzione sarebbe
"abnorme" perché essa si applica indiscriminatamente e nella stessa
misura sia quando il proprietario ha la disponibilità di altri
veicoli, e può quindi continuare a circolare, sia quando egli è
privo di risorse economiche e di altri mezzi, con un unico
trattamento sanzionatorio per cittadini che si trovano in posizione
diversa;
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla
Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata, rilevando
che, contrariamente a quanto opinato dal giudice a quo, per l'ipotesi
di guida senza aver conseguito la patente è prevista (oltre ad una
più pesante sanzione pecuniaria) la sanzione del fermo del veicolo
per tre mesi e richiamando le precedenti ordinanze della Corte.
Considerato che tutti i giudici rimettenti sollevano, sotto
profili in parte coincidenti e in alcuni casi del tutto identici,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205) e di alcune altre disposizioni dello
stesso decreto legislativo ad esso connesse, e che per tale motivo
tutte le questioni possono essere riunite per essere decise con unico
provvedimento;
che questa Corte ha già scrutinato diverse questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, cod. strada,
affermando (cfr., fra le ultime, le ordinanze n. 33 del 2001, n. 278
del 2001 e n. 282 del 2001) che l'art. 27 della Costituzione si
riferisce alle "pene" e non alle sanzioni amministrative, con la
conseguenza che sono manifestamente infondate le questioni sollevate
dai giudici di pace di Legnago, Bologna, Isola della Scala e Cairo
Montenotte in relazione a detto parametro;
che, per ciò che concerne la violazione dell'art. 25 Cost.
sotto il profilo del principio di legalità, invocata dagli stessi
giudici di pace sopra citati, questa Corte ha già stabilito che "la
responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni
commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle
sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme
relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale
che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell'art. 214,
comma 1-bis, cod. strada, secondo cui solo quando risulti evidente
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del
proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito"
(ordinanza n. 33 del 2001);
che per gli stessi motivi sono manifestamente infondate le
questioni sollevate dai giudici di pace di Legnago ed Isola della
Scala riguardanti l'art. 136, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992
cit., in riferimento anche qui agli artt. 25, secondo comma, e 27
della Costituzione, per la guida di veicolo da parte di persona
munita di patente straniera scaduta di validità;
che anche la questione sollevata dal giudice di pace di
Recco, in riferimento all'art. 3 Cost. in relazione ai principi di
ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni, risulta essere
manifestamente infondata;
che questa Corte ha infatti costantemente affermato che "la
determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,
siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia
discrezionalità legislativa", non spettando alla Corte "rimodulare
le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione
delle sanzioni" (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995 e
ordinanza n. 190 del 1997), stabilendo inoltre che "la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona
la cui patente di guida sia scaduta, anche nel caso in cui lo stesso
appartenga a persona diversa dall'autore della violazione - esclusa
l'ipotesi che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del
proprietario - non risulta essere né sproporzionata né
irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in
generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare
una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente
pericolose" (ordinanza n. 33 del 2001);
che per gli stessi motivi è infondata anche la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di
Caltanissetta per il caso in cui il fermo venga disposto per un
veicolo alla cui guida venga colto il proprietario dello stesso con
patente scaduta;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
giudice di pace di Rimini è manifestamente inammissibile, avendo il
rimettente omesso qualsiasi descrizione della fattispecie concreta
sottoposta al suo esame ed essendosi limitato a richiamare "altro
giudizio sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di
Caldaro", senza motivare né sulla rilevanza né sulla non manifesta
infondatezza della questione;
che il giudice di pace di Cairo Montenotte, pur non avendo
indicato quale parametro di illegittimità costituzionale l'art. 3
Cost., nella motivazione dell'ordinanza si è riferito anche alla
ritenuta irragionevolezza della sanzione ed alla violazione del
principio di eguaglianza, indicando quale tertium comparationis le
sanzioni previste per la guida senza patente dall'art. 116 cod.
strada;
che tale questione è manifestamente infondata, avendo la
Corte già affermato che "non sussiste la violazione del principio
costituzionale di eguaglianza ... essendo la sanzione pecuniaria
prevista per la guida senza patente ben maggiore di quella stabilita
per la guida con patente scaduta di validità ed essendo inoltre,
anche per quella ipotesi, prevista la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo, per la durata di mesi tre anziché due"
(ordinanza n. 278 del 2001);
che per la medesima ragione è manifestamente infondata anche
la questione di legittimità sollevata dal giudice di pace di
Brescia, sempre sull'art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione
dell'art. 3, primo comma, Cost.;
che le questioni sollevate dai giudici di pace rimettenti
risultano perciò manifestamente infondate o manifestamente
inammissibili sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice
di pace di Rimini con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma,
e 27, primo comma, Cost., dai giudici di pace di Legnago e Isola
della Scala con le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo
comma, Cost., dai giudici di pace di Bologna e Cairo Montenotte con
le ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dai giudici di pace di
Recco, Caltanissetta, Cairo Montenotte e Brescia con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte