Ordinanza n. 32/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo
comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre
1931, n. 1175, e dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi
sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,
promosso con ordinanza emessa l'il maggio 1962 dal Tribunale di Palermo
nel procedimento civile vertente tra Innaini Francesco Paolo contro il
Comune di Palermo e l'Esattoria comunale di Palermo, iscritta al n. 172
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al
Tribunale di Palermo è stata sollevata d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. 14
settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 209, secondo comma, del T.U. 29
gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt.
24 e 113 della Costituzione;
che il Tribunale ha in conseguenza sospeso il giudizio e inviato
gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;
che nel giudizio nessuna delle parti si è costituita, né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che con sentenza n. 86 del 3 luglio 1962 la Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, secondo
comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre
1931, n. 1175;
che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei
confronti del secondo e terzo comma del citato art. 209, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 3 e 113 della
Costituzione;
che successivamente, con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962, la
Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione anche in
riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, "per la
ragione che il procedimento esecutivo esattoriale, pur nelle forme che
sono ad esso peculiari, non vieta ai cittadini di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti o interessi legittimi";
che l'ordinanza non prospetta la questione sotto nuovi profili o in
termini diversi, anzi, per motivarne la non manifesta infondatezza,
espone argomenti che sono stati già considerati e respinti dalla
Corte;
che, pertanto, le decisioni devono essere confermate;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 285,
secondo comma, del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14
settembre 1931, n. 1175, in riferimento alle norme contenute negli
artt. 24 e 113 della Costituzione;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209,
secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato
con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute
nei medesimi artt. 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte