Ordinanza n. 32/1973
Altra decisione · depositata il 28/03/1973 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 1404/1934
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (istituzione e funzionamento
del tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 14
aprile 1972 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico
di Galana Palmiro, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21
giugno 1972.
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1973 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con sentenza in data 10 novembre 1971 il giudice
istruttore presso il tribunale di Venezia rinviava a giudizio il minore
degli anni 18 Galana Palmiro per rispondere del delitto di atti di
libidine previsto dall'art. 521 del codice penale, dopo aver prosciolto
per amnistia il Galana stesso e il coimputato, maggiore degli anni 18,
Trevisan Sandro, dai reati di lesioni volontarie reciprocamente
cagionatesi;
che il tribunale di Venezia, con ordinanza pronunciata all'udienza
del 14 aprile 1972, ha sollevato di ufficio, in riferimento agli artt.
3 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma secondo, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 - che
prevede lo spostamento della competenza del tribunale per i minorenni
al tribunale ordinario nei casi in cui in un procedimento a carico di
minori degli anni 18 vi siano coimputati maggiori di tale età -, nella
parte in cui la norma denunciata, per il principio della perpetuatio
iurisdictionis, renderebbe possibile il protrarsi dello spostamento
della competenza e la conseguente sottrazione del minore al giudice
naturale, anche nel caso in cui siano venute meno, in distinta fase
processuale, le ragioni della deroga alla competenza stabilita dalla
norma in esame (nel caso di specie, come dianzi evidenziato, il
coimputato maggiore degli anni 18 era stato prosciolto dal reato
ascrittogli in sede istruttoria sicché il minore veniva da solo
rinviato a giudizio).
Considerato che questa Corte con sentenza n. 198 del 14 dicembre
1972, emanata nelle more del presente giudizio, ha statuito in ordine
alla nonna impugnata che lo spostamento di competenza al tribunale
ordinario ha luogo unicamente nelle ipotesi in cui maggiori e minori
degli anni 18 risultino coimputati del medesimo reato e non anche nei
casi in cui il reato ascritto al minore sia distinto e diverso da
quello compiuto dal maggiore; che con la citata sentenza è stata
conseguentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
9, comma secondo, del r.d.l. n. 1404 del 1934 nella parte in cui non
limita la deroga alla competenza del tribunale per i minorenni alla
sola ipotesi nella quale minori e maggiori siano coimputati dello
stesso reato; che al lume della suddetta statuizione è necessario che
il tribunale di Venezia rinnovi il proprio giudizio di rilevanza della
proposta questione tenendo presente gli effetti che l'ordinamento
collega alle sentenze della Corte dichiarative della illegittimità
costituzionale di una norma di legge; che a tal fine va disposto il
rinvio degli atti al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI LOGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte