Ordinanza n. 32/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
- art. 15legge 825/1971
- art. 44d.P.R. 636/1972
- art. 10d.P.R. 636/1972
- art. 15d.P.R. 636/1972
usata come parametro
citata
- art. 44legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e
15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 19 marzo 1979 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Sanremo sui ricorsi proposti da Parodi
Ernesto, iscritte ai nn. 584 e 585 del registro ordinanze 1982 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 3
novembre 1982,
2) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Cremona sul ricorso proposto dall'Ufficio del
Registro di Cremona contro Persico Alberto ed altro, iscritta al n. 711
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 del 24 novembre 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con due ordinanze, datate entrambe 19 marzo 1979, la
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 15 della
legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, nonché dell'art. 44 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui le prime due norme sarebbero
state violate, quanto all'ampiezza della delega conferita al
legislatore ordinario che avrebbe, con il ricordato art. 44, introdotto
un adempimento (l'onere dell'istanza di trattazione del ricorso
pendente di fronte alle vecchie Commissioni tributarie a pena di
estinzione del procedimento), particolarmente oneroso per una soltanto
delle parti in causa in contrasto con i principi di cui ai citati
articoli della legge delega, assumendosi così violato l'art. 76 della
Costituzione;
che con ordinanza datata 29 aprile 1982, la Commissione tributaria
di secondo grado di Cremona ha sollevato anch'essa questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, per preteso contrasto con gli artt. 3, 24 e 76
della Costituzione, con particolare riferimento ai casi in cui
l'originario ricorrente sia deceduto nelle more del giudizio e in cui
la norma de qua opera anche nei giudizi di fronte alla Commissione di
secondo grado ed alla Commissione centrale;
che le questioni proposte sono attinenti alle stesse norme o,
comunque, alla medesima disciplina e che possono essere pertanto decise
con unica ordinanza:
considerato che le medesime questioni sono già state affrontate da
questa Corte e, in più occasioni, sono state dichiarate infondate e
poi manifestamente infondate;
che, in particolare, il profilo attinente alla prospettata
incostituzionalità degli artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n.
825 e 44 del D.P.R. n. 636 del 1972, per preteso contrasto con l'art.
76 della Costituzione, è stato esaminato e dichiarato infondato, con
riferimento all'art. 44, con la sentenza n. 243 del 1982 e con
riferimento agli artt. 10 e 15 della legge n. 825 del 1971, dichiarato
manifestamente infondato con l'ordinanza n. 85 del 1980 e,
successivamente, con la sentenza n. 210 del 1983; e che la prospettata
violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione da parte dell'art.
44 del D.P.R. n. 636 del 1972 è stata, in relazione agli specifici
profili riproposti alla Corte, dichiarata insussistente più volte, da
ultimo con la sentenza n. 243 del 1982, già ricordata;
che le ordinanze non contengono argomenti nuovi o diversi, tali da
indurre la Corte a modificare la surricordata giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e
15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, sollevata, con riferimento all'art. 76 della Costituzione,
dalle due ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di
Sanremo (nn. 584 e 585 del 1982) di cui in epigrafe;
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata con riferimento agli artt. 3,
24 e 76 della Costituzione, dall'ordinanza della Commissione tributaria
di secondo grado di Cremona (n. 711/1982), di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte