Ordinanza n. 32/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 256 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in riferimento all'art. 129 stesso
d.P.R. (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con
l'ordinanza emessa il 30 maggio 1977 dal Pretore di Lecce nei
procedimenti riuniti vertenti tra Pantaleo Fari Maria ed altri e
Ministero del tesoro ed altro, iscritta al n. 519 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 maggio 1977 il Pretore di
Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 136 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 256 d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), nella parte in cui prevede che le disposizioni del testo unico
si applicano in riferimento all'art. 129, anche per gli effetti
anteriori alla data di entrata in vigore dello stesso.
Considerato che le norme rimesse all'esame della Corte
costituzionale e della cui legittimità il giudice a quo dubita
riguardano i casi in trattazione in via giurisdizionale o
amministrativa alla data del 1 giugno 1974;
che peraltro dall'esame degli atti processuali non risulta che le
fattispecie oggetto del giudizio innanzi a detto giudice rientrino fra
quelle individuate, con criterio di riferimento temporale, dalle norme
sospettate di incostituzionalità;
che pertanto la proposta questione di incostituzionalità appare
inammissibile in punto di rilevanza ai fini del decidere, sul quale
nessuna motivazione è stata peraltro svolta dal Pretore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 256 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello stato) nella parte in cui
prevede che le disposizioni del testo unico si applicano, in relazione
all'art. 129, anche per gli effetti anteriori alla data di entrata in
vigore dello stesso in riferimento all'art. 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte