Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 68d.P.R. 748/1972

citata

  • art. 3legge 336/1970
  • art. 1d.l. 261/1974
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto

comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni

dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1982 dalla

Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale -, iscritta al n. 647

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

}tps;7AA Ritenuto che la Corte dei conti, sezione terza

giurisdizionale, con ordinanza 3 novembre 1982, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 77 Cost., dell'art. 68, quarto comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n.

748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), nella parte in cui

dispone la non cumulabilità dei benefici da esso previsti a favore

del personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle

Regioni, con quelli stabiliti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970,

n. 336 a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici

aventi qualifica di ex combattenti ed assimilati;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata;

Considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 261

(conv. nella l. 14 agosto 1974, n. 355) il personale che ha titolo a

fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della l. 24 maggio 1970, n.

336 "deve presentare la domanda all'Amministrazione o all'ente di

appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni

dalla data di pubblicazione della legge di conversione";

che dall'ordinanza di rimessione risulta che il ricorrente non

ha presentato tale domanda;

che pertanto - costituendo la sua tempestiva proposizione

presupposto inderogabile per l'attribuzione dei benefici in oggetto

cosicché, in mancanza, essi non potrebbero in alcun modo più essere

concessi al ricorrente - la decisione della questione legittimità

costituzionale sollevata si appalesa manifestamente irrilevante;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto comma del D.P.R. 30

giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo),

sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli

artt. 3 e 77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte