Ordinanza n. 32/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/01/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 68d.P.R. 748/1972
usata come parametro
citata
- art. 3legge 336/1970
- art. 1d.l. 261/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto
comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1982 dalla
Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale -, iscritta al n. 647
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
}tps;7AA Ritenuto che la Corte dei conti, sezione terza
giurisdizionale, con ordinanza 3 novembre 1982, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 77 Cost., dell'art. 68, quarto comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n.
748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo"), nella parte in cui
dispone la non cumulabilità dei benefici da esso previsti a favore
del personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle
Regioni, con quelli stabiliti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970,
n. 336 a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici
aventi qualifica di ex combattenti ed assimilati;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata;
Considerato che a norma dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1974, n. 261
(conv. nella l. 14 agosto 1974, n. 355) il personale che ha titolo a
fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della l. 24 maggio 1970, n.
336 "deve presentare la domanda all'Amministrazione o all'ente di
appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione della legge di conversione";
che dall'ordinanza di rimessione risulta che il ricorrente non
ha presentato tale domanda;
che pertanto - costituendo la sua tempestiva proposizione
presupposto inderogabile per l'attribuzione dei benefici in oggetto
cosicché, in mancanza, essi non potrebbero in alcun modo più essere
concessi al ricorrente - la decisione della questione legittimità
costituzionale sollevata si appalesa manifestamente irrilevante;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 68, quarto comma del D.P.R. 30
giugno 1972, n. 748 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo),
sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte