Ordinanza n. 32/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 3Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo,
del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con due ordinanze
emesse il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Mantova, rispettivamente iscritte ai nn. 384 e 385 del registro
ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 (pervenute il
7 luglio 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di
Mantova, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25
Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.
12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7
agosto 1982, n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3
c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un
giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in
atto e nella parte in cui sancisce la prevalenza del giudicato penale
su quello del procedimento tributario, creando ex art. 3 Cost.
ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini, per effetto
della rilevanza o meno del giudicato penale a seconda che questo sia
preesistente o meno a quello tributario, nonché lesione degli artt.
2 e 25 "nella parte in cui distoglie al giudice naturale
precostituito per legge, nel caso di specie penale - dotato di
maggiore e più qualificato potere d'accertamento -, un soggetto
indiziato di reato";
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta
infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
un'identica questione;
che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle
ordinanze numeri 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti
profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque
tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo,
d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Mantova con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte