Ordinanza n. 32/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 150/1993
- art. 4legge 150/1993
usata come parametro
citata
- art. 97Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria
notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 21
successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di
legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 150, recante la "disciplina della proroga degli organi
amministrativi", in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117,
118, 121, 122 e 123 della Costituzione;
che, sebbene formulate nei confronti dell'intero decreto-legge,
le censure della regione ricorrente concernono in particolare gli
artt. 3, 4, comma 2, 6 e 8 del provvedimento legislativo impugnato,
ma solo sul presupposto - ipotizzato come eventuale - secondo cui
l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 150 del 1993 - il
quale stabilisce che le disposizioni recate dal decreto operano
direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario fino a
quando queste ultime non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai
princìpi generali ivi contenuti - sia interpretato come idoneo a
determinare l'abrogazione immediata della preesistente normativa
regionale in materia; normativa, nella specie, contenuta nella legge
della Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, e che ad avviso della
ricorrente sarebbe già pienamente coerente con l'art. 97 della
Costituzione e con i princìpi affermati nella sentenza n. 208 del
1992 di questa Corte;
che, qualora il paventato presupposto interpretativo dell'art.
9, comma 1, del decreto-legge fosse esatto, la disciplina impugnata
sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto:
a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in
caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla
designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi
scaduti, contenuta nell'art. 4, comma 2, violerebbe sia le competenze
regionali in materia di ordinamento degli uffici (art. 117 della
Costituzione), sia le competenze statutarie (art. 123 della
Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine di competenza del
Consiglio regionale, la configurazione del presidente del Consiglio
regionale come organo privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122
della Costituzione);
b) la disciplina della proroga degli organi amministrativi
scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare la competenza
degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione nonché
agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), inciderebbe sulla
competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della
Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al collegato art. 6
del decreto-legge, che prevede la nullità di diritto degli atti
compiuti dagli organi scaduti;
c) la previsione (art. 8) della convalida degli atti di
ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli
organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento
della loro adozione (e cioè sulla base dei decreti- legge che hanno
preceduto quello impugnato nel presente giudizio) violerebbe sia
l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche
all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed
enti (artt. 117 e 123 della Costituzione), non potendo le regioni
revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e provvedere
diversamente in ordine agli organi scaduti;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni;
Considerato che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 non è
stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta
dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20
luglio 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 505 e 470 del 1993), le
questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli
organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il
ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 77, ultimo
comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte