Ordinanza n. 32/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 111, n. 1 del
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) promosso con
ordinanza emessa il 16 dicembre 1993 dal Tribunale di Pescara nel
procedimento civile vertente tra S.r.l. ISAP SAPI e Fallimento S.p.a.
Ditta Sipe iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che - con ordinanza in data 16 dicembre 1994 emessa in un
giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale si
controverteva sulla prededucibilità di un credito per forniture
effettuato durante una procedura di amministrazione controllata di
impresa poi fallita - l'adito tribunale di Pescara ha sollevato, in
relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione
incidentale di legittimità dell'art. 111 n. 1 del r.d. 16 marzo 1942
n. 267 (legge fallimentare), nella parte appunto in cui, secondo la
prevalente esegesi giurisprudenziale, include tra i debiti di massa
("contratti per l'amministrazione del fallimento"), che debbono
soddisfarsi in prededuzione, anche le obbligazioni di gestione
insorte, come quelle in esame, nel corso di pregresse procedure di
A.C., cui sia conseguito il fallimento;
che, ad avviso del Collegio rimettente, la norma impugnata
comporta una ingiustificata disparità di trattamento "fra creditori
antecedenti all'amministrazione controllata e creditori sopravvenuti
nel corso di quest'ultima" (disparità ancor più accentuata quando
come nella specie, le obbligazioni contratte con i secondi si
rivelino meno utili, per il fallimento, di quelle assunte nei
confronti dei primi) ed, in particolare, "fra creditori prelatizi
antecedenti", non ammessi ex art. 189 L.F. a votare sulla proposta di
ammissione del debitore all'amministrazione controllata, "e creditori
sopravvenuti nel corso di questa";
che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per
l'infondatezza dell'impugnativa;
Considerato che la dedotta disparità di trattamento (sul terreno
della tutela del diritto di credito) - in relazione alla quale
impropriamente si invoca (senza motivazione alcuna) il parametro
dell'art. 25, accanto a quelli (invece conferenti) di cui agli artt.
3 e 24 della Costituzione - manifestamente, comunque, non sussiste,
stante la sostanziale diversità di posizione delle due comparate
categorie di creditori, per le quali ricorrono differenti condizioni
di affidamento in ordine all'aspetto satisfattivo dell'obbligazione;
che, infatti, la prededucibilità dei crediti di gestione
maturati nel corso di pregressa procedura di a.c. (effettivamente
ammessa per consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art.
111 n. 1 L.F. che costituisce diritto vivente) va all'evidenza a
riequilibrare la condizione di maggior rischio contrattuale in cui
tali crediti sono concessi e ad incentivarne così l'erogazione in
funzione del positivo esito della procedura, nell'interesse di tutti
i creditori;
che ciò appunto giustifica il pregiudizio che può derivarne ai
creditori "antecedenti", ancorché prelatizi: non rilevando, per
questi ultimi, che essi siano esclusi, ai sensi del citato art. 189,
dal voto sull'ammissione del debitore al beneficio dell'a.c., stante
la ragionevolezza di tale esclusione e l'esistenza di adeguati
alternativi rimedi, quali puntualmente già sottolineati nella
sentenza 28 dicembre 1970 n. 202;
che nessun peso può infine attribuirsi alle considerazioni del
Tribunale a quo sulla eventuale minore utilità, in concreto, dei
suddetti crediti di gestione, atteso che il correlativo regime
giuridico coerentemente prescinde da valutazioni contingenti (e successive al sorgere del rapporto obbligatorio) e correttamente è
invece rimesso dal legislatore ad un apprezzamento complessivo della
finalizzazione delle obbligazioni medesime;
che la questione sollevata è pertanto manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 111 n. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge
fallimentare) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della
Costituzione, dal Tribunale di Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte