Ordinanza n. 32/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996 dal
tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra De Paoli
Umbertina ed altri e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 47 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio d'appello, il tribunale di
Torino, con ordinanza dell'11 dicembre 1996 ha sollevato - in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani);
che la norma denunciata viene interpretata dal rimettente nel
senso di escludere l'applicabilità del diniego motivato di
rinnovazione alla prima scadenza contrattuale (artt. 28, secondo
comma, e 29 della legge n. 392 del 1978) ai contratti di locazione di
immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali,
culturali e scolastiche nonché a sede di partiti o di sindacati e a
quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in
qualità di conduttori;
che, pertanto, per tali contratti, diversamente da quanto
disposto in generale per le locazioni d'immobili urbani adibiti ad
uso diverso da quello abitativo, il locatore potrebbe esercitare alla
prima scadenza la facoltà di diniego della rinnovazione
indipendentemente dalla sussistenza dei motivi richiesti dal citato
art. 29;
che la norma denunciata, alla stregua di siffatta
interpretazione, detterebbe per i contratti di locazione destinati a
soddisfare "esigenze di natura pubblicistica tutelate dalla stessa
Costituzione" una disciplina diversa e meno favorevole ai conduttori
di quella applicabile ai contratti "destinati a soddisfare esigenze
private" o "di natura imprenditoriale" e si porrebbe, pertanto, in
contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità (per carenza
di motivazione sulla rilevanza) o, in subordine, l'infondatezza della
questione;
Considerato, preliminarmente, che deve essere disattesa l'eccezione
di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale in quanto la
rilevanza della questione emerge sufficientemente dal tenore
dell'ordinanza;
che la interpretazione della norma denunciata che sorregge la
censura di costituzionalità, pur se confortata da una sentenza della
Corte di cassazione, è contrastata da altre decisioni della stessa
Corte;
che da ultimo le Sezioni unite della Corte di cassazione,
risolvendo il conflitto di giurisprudenza sul punto, hanno affermato
l'applicabilità ai contratti di locazione di cui al primo comma
dell'art. 42 della citata legge n. 392 del 1978 "dell'intera
disciplina della durata contenuta nell'art. 28 e, pertanto, anche del
diniego motivato di rinnovazione alla prima scadenza contrattuale
dettata dagli artt. 28, secondo comma, e 29 della stessa legge";
che, conseguentemente, l'interpretazione della norma denunciata
data dal rimettente risulta in contrasto con il diritto vivente;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di
Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte