Ordinanza n. 32/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 432/1995
usata come parametro
citata
- art. 181Codice di procedura civile
- art. 16legge 353/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis
del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
n. 353, relativa al medesimo processo), convertito dalla legge
20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge
26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), promosso
con ordinanza emessa il 13 marzo 2000 dal giudice istruttore presso
il tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Miraglia
Rosario ed altra contro Quarta Agostino, iscritta al n. 294 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Lecce,
con ordinanza emessa il 13 marzo 2000, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del d.l.
18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e
sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre
1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l.
18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
n. 353, relativa al medesimo processo) - che ha sostituito il primo
comma dell'art. 181 del codice di procedura civile ripristinando il
testo in vigore prima della novella di cui all'art. 16 della legge
26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile);
che ad avviso del rimettente la disposizione impugnata viola
l'art. 111 della Costituzione, così come modificato dall'art. 1
della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei
principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) ed in
particolare il principio della ragionevole durata dei processi;
che il giudice a quo - investito della trattazione di una
causa civile nella quale entrambe le parti non sono comparse alla
prima udienza - rileva che il nuovo testo dell'art. 111 della
Costituzione ha reso costituzionalmente sindacabili anche gli aspetti
intrinseci e funzionali della giurisdizione, i quali secondo la
giurisprudenza di questa Corte non erano scrutinabili in base
all'art. 97 Cost;
che secondo il rimettente la norma impugnata causerebbe
una maggior durata di tutti i procedimenti civili, sia di quelli nei
quali la mancata comparizione delle parti avrebbe consentito (in base
alla norma introdotta dalla novella del 1990) l'immediata
cancellazione della causa dal ruolo, sia di tutti gli altri processi,
che devono essere fissati ad udienze più lontane nel tempo, appunto
a causa del carico di lavoro rappresentato dai procedimenti per i
quali è stata fissata la nuova udienza ex art. 181 cod. proc. civ;
che, ad avviso del rimettente, è comunque assai ridotto il
numero delle cause nelle quali le parti, rimaste assenti alla prima
udienza, compaiono all'udienza successiva;
che il giudice a quo assume infine che la modifica introdotta
dal decreto legge del 1995 - ad evitare che, anche per un semplice
disguido, le parti debbano subire la sanzione della cancellazione
immediata della causa dal ruolo - ha ripristinato uno strumento non
necessario e inefficace, essendovi comunque un anno di tempo per la
riassunzione della causa, non essendo tutelata la parte che non
compare per gravi motivi - poiché l'ordinanza del giudice non è
reclamabile o revocabile - e non essendo quindi garantita una maggior
tutela del diritto di difesa delle parti determinandosi anzi un
allungamento ingiustificato della durata dei processi civili;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che l'Avvocatura, dopo aver ricordato che analoghe questioni
di legittimità costituzionale della norma in esame - sollevate con
riferimento al diverso parametro di cui all'art. 97 della
Costituzione - sono già state dichiarate infondate dalla Corte,
rileva come la norma risponda alla ratio di evitare che assenze
casuali alle udienze provochino l'emissione di un provvedimento - la
cancellazione immediata della causa dal ruolo - che darebbe luogo a
oneri processuali, relativi alla riassunzione della lite, gravosi per
le parti;
che, osserva ancora la difesa erariale, non vi sarebbe alcun
conflitto della norma denunciata con il novellato art. 111 della
Costituzione - ed in particolare con il principio della durata
ragionevole del processo - perché, in forza dell'art. 81 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la nuova
udienza dovrebbe essere fissata entro quindici giorni dalla
precedente;
che rileva infine l'Avvocatura come il rimettente abbia posto
a base dell'ordinanza considerazioni attinenti alla gestione delle
risorse umane e materiali della giustizia, e cioè profili di ordine
organizzativo rimessi alla discrezionalità del legislatore ed
estranei alla garanzia di cui all'art. 111 Cost.
Considerato che il giudice istruttore presso il tribunale di
Lecce dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
1-bis del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge
26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito
con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione
in legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432,
recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo) - che ha sostituito il primo comma dell'art. 181
del codice di procedura civile ed ha reintrodotto il testo in vigore
prima della modifica apportata dall'art. 16 della legge 26 novembre
1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile);
che secondo il giudice a quo la norma violerebbe l'art. 111
della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei princi'pi del
giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) poiché darebbe
luogo ad un adempimento - la necessità, in caso di mancata
comparizione delle parti alla prima udienza, di fissare una nuova
udienza della quale la cancelleria deve dare avviso alle parti
costituite - tale da non assicurare la ragionevole durata dei
processi civili;
che questa Corte ha già esaminato altre questioni di
legittimità costituzionale della stessa norma oggi impugnata, allora
sollevate in relazione, tra gli altri, al diverso parametro di cui
all'art. 97 Cost., ritenendole manifestamente infondate poiché "il
legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone
della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente
compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli"
e che "i lamentati inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione
di norme non possono costituire unico fondamento di questioni di
legittimità costituzionale" (ordinanza n. 7 del 1997);
che l'introduzione nella Costituzione del nuovo testo
dell'art. 111 non produce modifiche all'orientamento di questa Corte
sul punto, dal momento che l'esigenza di garantire la maggior
celerità possibile dei processi deve tendere ad una durata degli
stessi che sia, appunto, "ragionevole" in considerazione anche delle
altre tutele costituzionali in materia, in relazione al diritto delle
parti di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost;
che il legislatore continua quindi a disporre della più
ampia discrezionalità in materia, pur essendo vincolato a scelte che
non siano prive di una valida ragione, ora anche sotto il profilo
della durata dei processi;
che la scelta di prevedere, in caso di mancata comparizione
delle parti all'udienza civile, la fissazione entro quindici giorni
dalla precedente di una nuova udienza con avviso da dare alle parti
costituite, non può di per sé importare una durata irragionevole
del processo; e ancora che la diversa soluzione prospettata dal
rimettente - la cancellazione immediata della causa dal ruolo, con
eventuale riassunzione della stessa a cura di parte entro l'anno -
non importa di per sé una accelerazione dei processi civili
provocando inconvenienti di segno contrario ai quali aggiunge
l'inevitabile maggior costo del processo per le parti;
che gli altri inconvenienti prospettati dal giudice a quo
concernono aspetti organizzativi della giustizia ma non toccano
profili di legittimità costituzionale della norma impugnata;
che perciò la questione sollevata è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis del d.l.
18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e
sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre
1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
n. 353, relativa al medesimo processo) sollevata, in riferimento
all'art. 111 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il
tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte