Ordinanza n. 320/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 660/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b),
del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (Norme per agevolare la definizione
delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 19 dicembre
1973 n. 823, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1979 dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Trapani, iscritta al n.
634 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 357 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a.
SAICI ed avente ad oggetto la determinazione dell'imposta di
ricchezza mobile per gli anni dal 1965 al 1972 ai sensi del d.l. 5
novembre 1973 n. 660 convertito in l. 19 dicembre 1973 n. 823, la
Commissione tributaria di secondo grado di Trapani con ordinanza del
30 ottobre 1979 (reg. ord. n. 634 del 1981) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b), d.l. cit., in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
che la Commissione rilevava come la norma impugnata- disponendo
che, per l'applicazione di determinate agevolazioni previste nello
stesso art. 2 del d.l. (di cosiddetto "condono fiscale"), dovesse
prendersi come base l'imponibile accertato dall'ufficio invece che
quello determinato da una decisione della Commissione tributaria di
secondo grado, emessa bensì ma non ancora notificata, affidasse la
possibilità di beneficiare nel modo più favorevole del condono al
mero arbitrio dell'amministrazione finanziaria, più o meno sollecita
nella notificazione delle decisioni, ciò che sembrava contrastare
coi principi di eguaglianza e di capacità contributiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che la medesima questione, sia pure riferita alla
lett. a), anziché alla lettera b), dell'art. 2 cit., è stata
dichiarata non fondata con la sentenza n. 96/1980 di questa Corte, la
quale rilevò come ragionevolmente il legislatore, corrispondendo
alla esigenza eccezionale di semplificare al massimo gli accertamenti
e le operazioni per la liquidazione delle imposte in vista della
entrata in vigore della riforma tributaria, avesse fissato un termine
(31 ottobre 1973) per l'acquisizione dei relativi elementi, quale che
fosse stata la fase in cui si trovavano i rapporti tributari e le
connesse controversie;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. b), d.l. 5 novembre 1973 n. 660,
convertito in l. 19 dicembre 1973 n. 823, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado
di Trapani con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già
decisa con la sentenza n. 96 del 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte