Ordinanza n. 320/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 30legge 298/1974
citata
- art. 46legge 298/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, in
relazione all'art. 30, lett. g), della legge 6 giugno 1974, n. 298
(Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose),
promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1983 dal Pretore di
Mondovì, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Mondovì con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30,
lett. g), della legge 6 giugno 1974 (Istituzione dell'albo nazionale
degli autotrasportatori di cose), sostenendo che, delle norme
denunciate, in combinato disposto, deriva che la stessa sanzione
penale è prevista sia per il trasporto abusivo svolto
professionalmente senza licenza sia per il trasporto occasionale, su
veicoli ad uso privato, di cose non destinate all'uso esclusivo del
proprietario del mezzo, mentre il trasporto occasionale di cose che
servano all'uso esclusivo del proprietario non integra gli estremi
del reato (art. 30 lett. g);
che in tal modo, secondo il Pretore, le prime due condotte, pur
essendo sostanzialmente diverse tra loro, sono irrazionalmente
equiparate ai fini della pena e che, reciprocamente, per quanto
concerne il trasporto occasionale, si avrebbero due condotte
identiche irrazionalmente discriminate sulla base della mera
circostanza che il trasporto occasionale avvenga per conto terzi o
per uso esclusivo del proprietario;
Considerato che appare invece palesemente ragionevole che il
legislatore, onde evitare fraudolenti aggiramenti delle norme sul
trasporto professionale, abbia penalmente sanzionato anche il c.d.
trasporto occasionale di cose altrui, graduando peraltro la sanzione
entro ampi minimi e massimi;
che parimenti nell'ambito di queste finalità, nessuna
arbitrarietà può riscontrarsi nella distinzione fra trasporto
occasionale di cose proprie e trasporto occasionale di cose altrui;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 46, in relazione all'art. 30, lett. g),
della legge 6 giugno 1974, n. 298, sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Pretore di Mondovì con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte