Ordinanza n. 320/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 248 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme d'attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) in
relazione all'art. 444 del codice di procedura penale, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal Pretore di Brescia -
Sezione distaccata di Breno - nel procedimento penale a carico di
Catturich Ducco Pietro, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1990
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1° s.s.
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal Pretore di Messina -
Sezione distaccata di Milazzo, nei procedimenti penali riuniti a
carico di Tromba Mario, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1990
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con ordinanza del 30 novembre 1989 (Reg. ord. n.
57/1990) il Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Breno, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., dell'art. 248 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale) nella parte in cui non consente
l'applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art.
444 del codice di procedura penale, anche ai procedimenti per i quali
siano state compiute le formalità d'apertura del dibattimento di
primo grado;
che, invero, secondo il Pretore di Breno, l'istituto
dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, oltre ad
essere finalizzato ad una rapida decisione del processo penale,
comporta anche rilevanti conseguenze sostanziali, a cominciare dalla
diminuzione della pena fino ad un terzo, sicché si verrebbe a
determinare un'irrazionale disparità di trattamento tra gli
imputati, fondata esclusivamente sul dato estrinseco e formale del
compimento delle formalità d'apertura del dibattimento;
che analoga questione di legittimità costituzionale della
medesima norma di cui al citato art. 248 del decreto legislativo n.
271 del 1989 è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., dal Pretore di Messina, Sezione distaccata di Milazzo, con
ordinanza del 27 ottobre 1989 (Reg. ord. n. 67/90);
che, in particolare, a parere del Pretore di Messina, Sezione
distaccata di Milazzo, il divieto di chiedere l'applicazione della
pena su richiesta delle parti anche nell'ipotesi di processo già
inoltrato viene a precludere l'esercizio d'un diritto della difesa da
parte di cittadini che si trovano nella medesima situazione
sostanziale di altri e che non lo hanno potuto esercitare prima, per
fatto a loro non riferibile, in tal modo determinando, oltre ad
un'irrazionale disparità di trattamento, anche una violazione del
diritto di difesa;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata;
che, infatti, a parere dell'Avvocatura, la finalità
dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
è quella d'incentivare l'immediata definizione del processo,
eliminando la fase dibattimentale e quella dell'appello, di modo che
la riduzione della pena non rappresenta un beneficio bensì una
contropartita-premio per la rinuncia al rito ordinario;
che, di conseguenza, il termine per avanzare la richiesta
dell'applicazione della pena è stato non illogicamente individuato
nella dichiarazione d'apertura del dibattimento, superato il quale
non potrebbe più realizzarsi la funzione dell'istituto e verrebbe
meno il collegamento fra incentivo e rito differenziato; sicché la
prospettata diversità di trattamento trova razionale giustificazione
nella diversità delle situazioni processuali;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni analoghe e, in
parte, identiche, possono essere riuniti;
che le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n.
277 del 1990 - relativa all'impossibilità (a norma dell'art. 247 del
medesimo decreto legislativo n. 271 del 1989) di chiedere il giudizio
abbreviato quando siano già state compiute le formalità d'apertura
del dibattimento - valgono anche per l'analoga questione qui
trattata, relativa alla possibilità di richiedere l'attivazione
dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
soltanto prima del compimento delle formalità d'apertura del
dibattimento di primo grado;
che, in particolare, nella citata sentenza la Corte ha fra
l'altro sottolineato - con osservazione valida anche in ordine alla
disposizione oggetto del presente giudizio - l'"inscindibile unità
finalistica" della disposizione in quella sede impugnata, osservando
che la riduzione della pena in tanto è consentita in quanto è
diretta a sollecitare la richiesta, da parte dell'imputato,
dell'attivazione d'un istituto inteso ad assicurare la rapida
definizione del maggior numero di processi; di modo che, divenuto
impossibile, con l'apertura del dibattimento, raggiungere le
finalità che il legislatore si prefigge, diventa conseguentemente e
razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto"
alla riduzione della pena;
che, pertanto, tale essendo lo scopo degli istituti del giudizio
abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti
(esclusione della fase dibattimentale) è del tutto razionale che,
per i procedimenti già in corso all'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi
applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere interamente
perseguito;
che la precitata sentenza ha altresì aggiunto - con
considerazione anch'essa estensibile all'istituto dell'applicazione
della pena su richiesta delle parti - che irrazionale sarebbe semmai
l'applicabilità in quella sede del giudizio abbreviato, dopo
l'apertura del dibattimento; giacché in tal caso i benefici concessi
all'imputato non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai
impossibile) d'eliminare la fase dibattimentale né dal rischio
assunto dall'imputato (il quale si troverebbe nella comoda situazione
di decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto le sue
prove e comunque dopo aver potuto valutare l'andamento del
dibattimento stesso);
che, pertanto, non è producente il confronto fra imputati per i
quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto,
appunto perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse;
che, di conseguenza, le questioni di legittimità costituzionale
sollevate con le ordinanze in epigrafe vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248 delle norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore
di Brescia, Sezione distaccata di Breno, con ordinanza del 30
novembre 1989 e, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dal Pretore
di Messina, Sezione distaccata di Milazzo, con ordinanza del 26
ottobre 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte