Ordinanza n. 320/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 24Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 563Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 560 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre
1990 dal Pretore di Vercelli nei procedimenti penali riuniti a carico
di Albertin Gianni, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Vercelli, nei procedimenti penali
riuniti a carico di Albertin Gianni, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 560, primo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, per il procedimento pretorile,
fissa in quindici giorni, dalla notifica del decreto di citazione a
giudizio, il termine entro il quale l'imputato può formulare la
richiesta di giudizio abbreviato;
che, a suo parere, per la esiguità e l'incongruità del detto
termine e per il conseguente ostacolo che ne deriva al ricorso al
rito abbreviato, risulterebbero violati:
a) gli artt. 76 e 77 della Costituzione, per contrasto con la
direttiva n. 103 della legge delega, la quale prevede per il
procedimento pretorile criteri di massima semplificazione;
b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la
complessità dell'onere posto a carico dell'imputato per
salvaguardare un proprio diritto;
c) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la
disparità di trattamento che si verifica rispetto all'istituto della
applicazione della pena su richiesta che, in base all'art. 563 del
codice di procedura penale, può essere avanzata sino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la infondatezza della questione, osservando che il
termine di cui all'art. 560 del codice di procedura penale è più
ampio di quello previsto per il procedimento ordinario, con riguardo
al quale è stabilito che la richiesta di giudizio abbreviato va
presentata almeno cinque giorni prima dell'udienza preliminare o nel
corso di essa e che gli avvisi dell'udienza possono essere notificati
anche solo dieci giorni prima della stessa;
che l'ampliamento del termine fino all' apertura del
dibattimento frustrerebbe la finalità di deflazione del dibattimento
affidata al giudizio abbreviato, favorendosi, inoltre, la
disattenzione dell'imputato;
che difetta la paventata disparità di trattamento, attesa la
sostanziale diversità che sussiste tra il giudizio abbreviato e il
c.d. patteggiamento sulla pena;
che sarebbe leso il principio di economia processuale, che ha
determinato la previsione del procedimento speciale di cui trattasi,
se la richiesta del giudizio abbreviato potesse essere avanzata
quando il meccanismo dibattimentale si sia già messo in moto.
Considerato che non sussiste la dedotta violazione degli artt. 76
e 77 della Costituzione in quanto il termine oggetto della
impugnazione è attuativo delle esigenze di speditezza e di
semplificazione del procedimento pretorile che la direttiva n. 103
della legge delega ha imposto al legislatore delegato;
che non è violato l'art. 24, primo comma, della Costituzione
perché, a parte la considerazione che la detta direttiva lascia al
legislatore delegato un ampio spazio di discrezionalità in ordine
alle concrete modalità di funzionamento del processo pretorile
(Corte cost. ord. n.208 del 1991), l'onere imposto non è gravoso né
complesso, anche perché il detto termine si correla a quello di
quarantacinque giorni precedenti la data fissata per il giudizio,
previsto per la notifica del decreto di citazione che, tra l'altro,
può contenere l'indicazione, da parte del P.M. all'imputato, della
possibilità di usufruire del giudizio abbreviato;
che, infine, non sussiste la paventata disparità di trattamento
tra il termine per il giudizio abbreviato e il c.d. patteggiamento
sulla pena, attesa la diversità dei due istituti, già rilevata da
questa Corte (sent. n. 66 del 1990 e 320 del 1990), nonostante alcune
analogie, e considerato che l'imputato ha la possibilità di chiedere
il patteggiamento sulla pena fino al dibattimento, usufruendo della
prevista riduzione della pena con evidente compensazione della
perdita del beneficio accordato con il giudizio abbreviato, al quale
egli non può fare più ricorso per la inosservanza del termine di
decadenza stabilito;
che, quindi, la questione sollevata è da dichiararsi
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 560, primo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui, per il procedimento pretorile, fissa in
quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio il
termine entro il quale l'imputato può formulare la richiesta di
giudizio abbreviato, in riferimento, agli artt. 76, 77, 24, primo
comma, 3, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di
Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte