Ordinanza n. 320/1998
Altra decisione · depositata il 22/07/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17d.lgs. 241/1997
- art. 19d.lgs. 241/1997
- art. 20d.lgs. 241/1997
- art. 21d.lgs. 241/1997
- art. 22d.lgs. 241/1997
- art. 24d.lgs. 241/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, 19, 20,
21, 22 e 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni),
promosso con ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, notificato
il 22 agosto 1997, depositato in cancelleria il 26 successivo ed
iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 17, 19, 20, 21, 22 e 24 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché di modernizzazione
del sistema di gestione delle dichiarazioni), per violazione
dell'art. 49 dello statuto regionale nonché della legge delega 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e dei principi in essa contenuti - segnatamente all'art. 3,
comma 143, comma 144, lettere i) ed l), punto 3, comma 146, lettera
d) e comma 151 - con riguardo all'attribuzione alla regione di
competenze esclusive in materia di imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) e di addizionale IRPEF;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
che, in data 19 marzo 1998, la regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che l'Avvocatura generale dello Stato ha regolarmente accettato
la detta rinuncia.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione,
comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte