Ordinanza n. 320/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 586Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660, comma 5,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
10 luglio 2000 dal magistrato di sorveglianza di Bari, iscritta al
n. 685 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Bari, con ordinanza
in data 10 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
24, secondo comma, 25, secondo comma, e 101 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, comma 5, del
codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il ricorso
per cassazione contro l'ordinanza che dispone la conversione delle
pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato ne
sospende l'esecuzione e non attribuisce al giudice la facoltà di
inibire l'effetto sospensivo quanto meno nelle ipotesi di palese
inammissibilità del ricorso;
che il remittente premette di avere, con ordinanza in data
18 maggio 1999, previo accertamento della sua insolvibilità,
disposto la conversione delle pene pecuniarie comminate nei confronti
di un condannato nella sanzione della libertà controllata in misura
corrispondente, e rileva che tale ordinanza, regolarmente notificata
nel giugno 1999, è divenuta "inoppugnabilmente esecutiva", essendo
spirato il termine utile per proporre ricorso per cassazione;
che tuttavia - precisa il giudice a quo - in data 16 giugno
2000, e cioè circa un anno dopo le rituali notifiche, il difensore
ha proposto ricorso per cassazione e in data 19 giugno 2000 ha
presentato istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato ai sensi dell'art. 660, comma 5, codice procedura penale,
istanza sulla quale egli è chiamato a decidere;
che il magistrato di sorveglianza di Bari, rilevato che
l'art. 660, comma 5, codice procedura penale espressamente prevede
che la semplice proposizione del ricorso produce automaticamente la
sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata ed esclude
qualsiasi valutazione da parte del giudice che ha disposto la
conversione, individua la ratio di tale previsione nell'esigenza di
evitare che nella sfera giuridica dei condannati si producano gli
effetti di provvedimenti, la cui legittimità potrebbe essere
disattesa dalla Corte di cassazione;
che, tutto ciò premesso, il remittente dubita della
legittimità costituzionale del citato art. 660, comma 5, codice
procedura penale in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in
quanto:
sarebbe contraddittorio ed illogico "il riconoscimento
della sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza a fronte di un
ricorso che, in partenza, appare assolutamente inidoneo a incidere
sulle statuizioni sinora adottate";
non apparirebbe incongruo riconoscere al giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato la possibilità di prendere
atto di una ipotesi di inammissibilità del gravame così manifesta,
quale quella del ricorso presentato fuori termine, e inibire in tali
casi l'effetto sospensivo dell'impugnazione;
escludere che il giudice possa procedere, nella fattispecie
in esame, al mero accertamento dello spirare del termine di
impugnazione significherebbe, attraverso una interpretazione
formalistica della disposizione censurata, legittimare un palese
"aggiramento" della ratio della norma stessa: lo strumento del
ricorso potrebbe, infatti, essere utilizzato, ben oltre i termini
concessi, a scopo puramente dilatorio, cioè al fine di impedire,
nelle more della pronuncia da parte del giudice dell'impugnazione,
l'efficacia del provvedimento con cui è stata disposta la
conversione;
che, secondo il giudice a quo la disposizione censurata
sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, in ragione, da un lato, della contraddittorietà del
sistema e della irrazionale parità di posizioni che verrebbe a
determinarsi tra il condannato diligente (che presenti ritualmente e
tempestivamente ricorso per cassazione) e il condannato negligente,
che si preoccupi esclusivamente di paralizzare l'efficacia del
provvedimento impugnato, e, dall'altro, dello "sfruttamento" di un
diritto inviolabile, quale quello di difesa, per il perseguimento di
scopi che non sarebbero meritevoli di tutela;
che l'art. 660, comma 5, codice procedura penale sarebbe in
contrasto altresì con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
poiché il principio di legalità "rende doverosa non solo la
repressione delle condotte violatrici della legge penale, ma anche
l'applicazione, nel caso di colpevolezza accertata con sentenza di
condanna divenuta irrevocabile, delle relative sanzioni", e
"abbisogna, per la sua concretizzazione, della "legalità" del
procedere di tutti i soggetti processuali", nonché con l'art. 101
della Costituzione, per violazione del principio della
indefettibilità della giurisdizione;
che, ad avviso del remittente, la norma impugnata violerebbe
l'art. 3 della Costituzione anche sotto un altro profilo: premesso
che la libertà controllata, oltre ad essere disposta, come nel caso
di specie, dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico
ministero, in conversione di una pena pecuniaria non eseguita per
insolvibilità del condannato, può essere irrogata, in sentenza, dal
giudice della cognizione in sostituzione delle pene detentive brevi,
in questa seconda ipotesi troverebbe applicazione l'art. 666, comma
7, codice procedura penale, e l'esecuzione non sarebbe sospesa a
seguito della proposizione del ricorso per cassazione, sicché un
medesimo istituto (la libertà controllata) sarebbe irragionevolmente
differenziato nella sua disciplina e nei suoi effetti;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e, rilevato che è precluso al giudizio di costituzionalità
ogni intervento in materia penale che si risolva in un trattamento
sfavorevole per l'imputato, anche quando, come nel caso di specie,
riguardi il regime della esecuzione della pena, ha chiesto che la
questione sia dichiarata manifestamente inammissibile.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1987, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 586
del codice di procedura penale previgente, nella parte in cui
escludeva che l'opposizione avverso il provvedimento che ordinava la
conversione della pena pecuniaria avesse effetto sospensivo;
che tale soluzione fu adottata sul rilievo che, in un sistema
processuale incardinato sul principio generale dell'effetto
sospensivo delle impugnazioni, la discriminazione prodotta dalla
disposizione allora censurata, con la quale si tendeva tra l'altro a
scoraggiare l'opposizione con la minaccia della irrogazione di
un'ulteriore sanzione pecuniaria nel caso in cui l'incidente fosse
risultato manifestamente infondato, non era sorretta da apprezzabili
ragioni giustificative, sia perché la dilazione esecutiva non poneva
alcun serio ostacolo alla realizzazione della pretesa punitiva dello
Stato, sia, soprattutto, perché i tempi tecnici di definizione della
procedura incidentale avrebbero potuto provocare effetti
irreparabilmente pregiudizievoli per l'interessato nei casi in cui,
come spesso si verificava, la pena sostitutiva da espiare fosse stata
di breve durata;
che nella relazione al progetto preliminare del vigente
codice di rito, la previsione dell'art. 660, comma 5, secondo cui il
ricorso avverso l'ordinanza di conversione ha effetto sospensivo,
viene indicata come "soluzione vincolata dalla citata sentenza n. 108
del 1987";
che, sebbene il provvedimento di conversione della pena
pecuniaria, che nel sistema previgente era adottato, in assenza di
contraddittorio, dal pubblico ministero o dal pretore, non possa
essere assimilato all'ordinanza del magistrato di sorveglianza emessa
in un procedimento pienamente garantito, qual è quello di cui
all'art. 678 del codice in vigore, i principia espressi in quella
sentenza non possono che essere ribaditi;
che anche sotto il vigore del nuovo codice, infatti,
l'esclusione dell'effetto sospensivo del ricorso per cassazione
sarebbe priva del benché minimo fondamento giustificativo e potrebbe
anzi recare grave nocumento all'interessato, attesa la normale
brevità della pena da espiare a seguito della conversione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 660, comma 5, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24,
secondo comma, 25, secondo comma, e 101 della Costituzione, dal
magistrato di sorveglianza di Bari, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte