Ordinanza n. 320/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli
669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di
compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) e 669-octies
(Provvedimento di accoglimento), quinto comma, del codice di
procedura civile, promosso con ordinanza in data 29 maggio 2001 del
Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, iscritta al
n. 733 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza del 29 maggio 2001, pervenuta il
20 agosto 2001, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di
Chivasso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo
669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di
compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) del codice di
procedura civile, "nella parte in cui non prevede la competenza del
giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento
cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di
clausola compromissoria di arbitrato irrituale", e dell'articolo
669-octies (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, dello
stesso codice, "nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui
la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la
propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato
irrituale";
che il remittente, adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc.
civ. con la richiesta di una misura cautelare di revoca del
presidente e dell'amministratore di un consorzio, premette di
trovarsi di fronte ad una clausola di arbitrato irrituale
sottoscritta dalle parti per la risoluzione amichevole di tutte le
controversie relative alla interpretazione ed applicazione delle
norme dello statuto consortile;
che il giudice a quo pur dando atto del contrasto esistente
in giurisprudenza circa la proponibilità di un ricorso cautelare a
fronte di una clausola compromissoria di arbitrato irrituale,
ritiene, in accordo con la giurisprudenza della Corte di cassazione,
che detta domanda non sia procedibile, in quanto non vi potrebbe
essere cognizione sulla domanda cautelare quando non vi è cognizione
sulla futura domanda di merito, principio - questo - rispetto al
quale costituirebbe un'eccezione la previsione della competenza del
giudice ordinario sul ricorso cautelare in presenza di una clausola
di arbitrato rituale; e in quanto non sarebbero applicabili al caso
dell'arbitrato irrituale le disposizioni di cui all'art. 669-octies
primo comma, cod. proc. civ., sul termine perentorio per l'inizio del
"giudizio di merito" (quale non sarebbe il procedimento negoziale
posto in essere dagli arbitri irrituali), e quinto comma (sul termine
per notificare l'atto dichiarativo dell'intenzione di promuovere il
procedimento arbitrale), disposizione, quest'ultima, che si
collegherebbe sistematicamente a quella dell'art. 669-novies cod.
proc. civ., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare
per mancata richiesta di esecutorietà del lodo, e quindi anch'essa
riferibile al solo arbitrato rituale;
che peraltro, secondo il giudice a quo l'assenza di tutela
cautelare nel caso di sottoscrizione di una clausola di arbitrato
irrituale non sarebbe conforme agli articoli 3 e 24 della
Costituzione;
che il principio di eguaglianza sarebbe violato, in quanto
sarebbe ingiustificato che, mentre la rinuncia alla giurisdizione del
giudice ordinario, che si attua con l'arbitrato rituale, non comporta
la preclusione della tutela cautelare davanti allo stesso giudice
ordinario, invece la scelta "più moderata" dell'arbitrato irrituale,
che comporterebbe solo una sorta di temporanea improcedibilità della
domanda di merito, dà luogo a tale preclusione; la tutela cautelare
sarebbe qualcosa di diverso rispetto alla tutela del merito dei
diritti, sicché dalla sottoscrizione di una clausola di arbitrato
irrituale, in forza della quale le parti rimetterebbero agli arbitri
la decisione del merito delle questioni controverse, non potrebbe
desumersi la rinuncia alla tutela cautelare a fronte di situazioni
urgenti non prevedibili;
che l'art. 24 della Costituzione sarebbe violato in quanto
verrebbe meno la tutela giudiziaria dei diritti, che sarebbe piena
solo se essa fosse assicurata al cittadino non solo in via definitiva
con la decisione di merito, ma anche in via provvisoria con il
provvedimento cautelare;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
ovvero infondata;
che - a giudizio dell'Avvocatura erariale, che argomenta le
proprie tesi nella memoria prodotta in vista della camera di
consiglio - sarebbe dubbia l'ammissibilità della questione, essendo
discutibile che, nella fattispecie dedotta davanti al giudice a quo
ci si trovi in presenza di un arbitrato irrituale, e non invece di un
arbitrato rituale da decidere secondo equità;
che, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri, non vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza, in
quanto non si potrebbe raffrontare l'arbitrato rituale, istituto
processuale di risoluzione delle liti in via contenziosa, con
l'arbitrato irrituale, che avrebbe natura di mandato congiunto delle
parti a transigere, attraverso la determinazione del contenuto del
contratto volto alla composizione della controversia; e neppure
violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché nell'arbitrato
irrituale non si agirebbe contro qualcuno né ci si difenderebbe da
qualcuno, ma si concorderebbe di far completare da terzi mandatari
una volontà contrattuale comune.
Considerato che il remittente non dubita di trovarsi di fronte ad
una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, onde la
motivazione della rilevanza della questione appare sufficiente,
spettando al giudice del caso concreto la interpretazione di una
clausola contrattuale che pur possa apparire non del tutto univoca;
che la questione si palesa peraltro manifestamente
inammissibile sotto altro profilo;
che, infatti, la preclusione, lamentata dal remittente,
all'ammissione della tutela cautelare in presenza di clausola di
arbitrato irrituale non discende dalla portata delle norme denunciate
- che, nel loro tenore testuale, si limitano a prevedere, sulla
premessa della insussistenza in capo agli arbitri del potere di
concedere provvedimenti cautelari (art. 818 cod. proc. civ.), il
raccordo fra i provvedimenti cautelari adottati dal giudice ordinario
e il giudizio e la decisione arbitrali sul merito della controversia
- ma discende, nella stessa impostazione del remittente, come
conseguenza della configurazione che egli prospetta - in antitesi ad
altre pure avanzate, specie in dottrina - dell'arbitrato irrituale
quale strumento, radicalmente diverso dall'arbitrato rituale, di
composizione negoziale delle controversie, non estrinsecantesi in un
giudizio, al quale la tutela cautelare possa collegarsi;
che, in definitiva, la questione sollevata non coinvolge
problemi di legittimità costituzionale, ma problemi di
interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale
delle parti, la cui soluzione spetta alla giurisprudenza comune, alla
luce dei principi di inviolabilità del diritto costituzionale alla
tutela giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti delle norme
imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende
in cui si estrinseca la loro autonomia contrattuale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 669-quinquies (Competenza
in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del
giudizio arbitrale) e 669-octies (Provvedimento di accoglimento),
quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Torino, sezione distaccata di Chivasso, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:320 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte