Ordinanza n. 321/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 29
settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta del
reddito delle persone fisiche), promossi con due ordinanze emesse il
3 marzo 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trapani,
iscritte ai nn. 735 e 736 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 61 dell'anno 1982;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Sansica
Girolamo e Sansica Antonino ed avente per oggetto la determinazione
del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi la Commissione
tributaria di primo grado di Trapani con due ordinanze di identico
contenuto del 3 marzo 1981 (Reg. ord. n. 735 e 736 del 1981)
sollevava, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n.
597, il quale nel n. 2 considera tra i redditi derivanti da
operazioni speculative, senza possibilità di prova contraria,
l'"acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla
utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se
il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è
superiore a cinque anni";
che, ad avviso della Commmissione, essendo stato il d.P.R. cit.
emesso in attuazione della delega contenuta
nella l. 9 ottobre 1971 n. 825, la norma impugnata violava gli artt.
76 e 77 Cost. per eccesso di delega. Precisamente essa, ponendo una
presunzione assoluta di intento speculativo e così un'eccezione al
principio generale dell'onere della prova, contrastava con l'art. 2
n. 5 l. cit., il quale prevedeva bensì l'inclusione nel reddito
complessivo delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche a
seguito delle operazioni effettuate con fini speculativi, ma non
autorizzava alcuna presunzione assoluta in materia;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva che si dichiarasse la non fondatezza della questione;
Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi debbono
essere riuniti;
Rilevato preliminarmente che, come risulta da numerose pronunce di
questa Corte, le presunzioni tributarie non possono considerarsi
costituzionalmente illegittime, purché ragionevolmente si fondino su
indici in concreto rivelatori di ricchezza e non si risolvano perciò
in una base fittizia dell'imposizione (v. sentt. nn. 42 del 1980, 107
del 1971, 99 del 1968, 50 del 1965);
che contrariamente a quanto affermato nelle ordinanze di
rimessione, pertanto, ben può il legislatore desumere la esistenza
di un reddito o di un intento speculativo da elementi indiziari
precisi e concordanti;
Considerato ancora che, come questa Corte ha altresì osservato
più volte (v. ultimam. sent. n. 156 del 1987), la delega legislativa
di cui all'art. 76 Cost. non è finalizzata ad eliminare ogni
discrezionalità del legislatore ma solo a circoscriverla in modo che
resti pur sempre salvo il potere di valutare le specifiche e
complesse situazioni da disciplinare: è manifesto, perciò, che
prevedere in sede di delega la tassazione di un certo reddito (nella
specie, le plusvalenze realizzate da persone fisiche) non esclude
affatto il ricorso a presunzioni legali;
che l'art. 77 Cost. è palesemente estraneo alla questione qui
esaminata poiché si riferisce ai c.d. decreti-legge;
che in conclusione la questione dev'essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973
n. 597, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Trapani con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte