Ordinanza n. 321/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
- art. 53legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo
comma, e 77, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il
1° febbraio 1984 dal Pretore di Gubbio, iscritta al n. 492 del
registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Gubbio con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento aglli artt. 3 e 24 Cost., ha sollevato questione di
legittimità costituzionale:
a) degli artt. 77, primo e secondo comma, 53, primo comma,
legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono
l'applicazione della sanzione sostitutiva, richiesta dall'imputato,
in relazione a reati puniti con pena pecuniaria;
b) dell'art. 77 della l. 24 novembre 1981, n. 689, sotto il
profilo che una volta dichiarata l'incostituzionalità delle norme
sopra citate e rimosso ogni ostacolo alla pronuncia di
improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, la
parte civile costituita verrebbe a trovarsi sprovvista di qualsiasi
tutela in sede penale;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 148 del 1984 ha
dichiarato inammissibile la prima questione;
che conseguentemente la seconda, condizionata all'accoglimento
della prima, risulta ictu oculi irrilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 77 e 53 della legge 24
novembre 1981, n. 689, promosse, con l'ordinanza in epigrafe, dal
Pretore di Gubbio in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte