Ordinanza n. 321/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 544/1988
usata come parametro
citata
- art. 6legge 140/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti
sociali e miglioramenti delle pensioni), promosso con ordinanza
emessa il 14 novembre 1991 dal Pretore di Prato nel procedimento
civile vertente tra Cosci Emilio ed I.N.P.S., iscritta al n. 64 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Cosci Emilio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Cosci Emilio e l'I.N.P.S., il Pretore di Prato, con ordinanza del 14
novembre 1991 (r.o. n. 64/1992), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
nella parte in cui agli ex-combattenti titolari di pensione con
decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, attribuisce la maggiorazione
pensionistica a partire dal 1° gennaio 1989, anziché dal 1° gennaio
1985, come invece è previsto per gli ex-combattenti titolari di
pensione con decorrenza posteriore al 7 marzo 1968;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Cosci
Emilio ed ha chiesto che la norma denunciata sia dichiarata
costituzionalmente illegittima sollecitando una considerazione dei
rapporti tra l'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e l'art. 6
della successiva legge 29 dicembre 1988, n. 544, diversa da quella
posta a base della sentenza n. 101 del 2 marzo 1990;
che nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione, a seguito della pronunzia di infondatezza
n. 101 del 1990, sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che questioni sostanzialmente identiche alla presente
sono state dichiarate infondate con sentenza n. 101 del 1990 e
manifestamente infondate con ordinanze nn. 414 e 501 del 1990, 28 e
127 del 1991 e 223 del 1992;
che pertanto la questione, non essendo stati prospettati
argomenti nuovi, deve ritenersi manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Pretore di Prato con ordinanza del 14 novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte