Ordinanza n. 322/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 100Riscossione imposte sul reddito
- art. 104Riscossione imposte sul reddito
- art. 184-bisd.P.R. 602/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 104 del
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promossi con ordinanze emesse
il 5 maggio 1981 e il 3 gennaio 1980 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Foggia e il 24 marzo 1982
dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, iscritte
rispettivamente ai nn. 748 e 749 del registro ordinanze 1981 e al n.
857 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 68 e 54 dell'anno 1982 e n. 67 dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Bruni Maria
Teresa ed avente ad oggetto la maggiorazione di imposta complementare
per ritardata iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 184- bis t.u.
delle imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645, la Commissione
tributaria di primo grado di Foggia con ordinanza del 3 gennaio 1980
(reg. ord. n. 749 del 1981) sollevava, in riferimento all'art. 3
Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 104
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali implicitamente abrogano
l'art. 184- bis cit. con riferimento ai tributi soppressi per effetto
della riforma tributaria successiva alla legge n. 825 del 1971;
che, ad avviso della Commissione, la detta abrogazione, avendo
effetto dal 1° gennaio 1974, ossia dalla data di entrata in vigore
del d.P.R. cit., faceva sì che i contribuenti più litigiosi,
riusciti a ritardare l'iscrizione a ruolo e il pagamento dei tributi
diretti soppressi, potessero giovarsi dell'abrogazione del più volte
citato art. 184- bis, mentre i contribuenti più solleciti
nell'adempimento si erano trovati in situazione ingiustificatamente
deteriore, così risultando leso il principio di eguaglianza;
infatti, sempre ad avviso della Commissione, per il periodo
successivo al 1° gennaio 1974 non potevano applicarsi gli interessi
di cui all'art. 20 d.P.R. cit., non riferibile ai tributi soppressi;
che la medesima questione veniva sollevata dalla stessa
Commissione con ordinanza del 5 maggio 1981
(reg. ord. n. 748 del 1981), nonché dalla Commissione tributaria di
primo grado di Enna con ordinanza del 24 marzo 1982 (reg. ord. n. 857
del 1983);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in
tutti i giudizi, chiedeva che la questione fosse dichiarata non
fondata;
Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono
essere riuniti;
che il presupposto delle ordinanze di rimessione - secondo cui,
entrato in vigore il d.P.R. n. 602 del 1973 dettante nuove norme
sulla riscossione delle imposte sul reddito, nessun effetto
conseguirebbe alla ritardata iscrizione a ruolo dei tributi soppressi
- non sussiste: è infatti giurisprudenza costante sia della Corte di
cassazione sia della Commissione tributaria centrale che, ferma
l'efficacia dell'art. 184- bis t.u. n. 645 del 1958 per i ritardi di
imposizione maturati fino al 31 dicembre 1973, per il periodo
successivo debbono applicarsi, anche in riferimento ai tributi
soppressi, gli interessi di cui all'art. 20 d.P.R. cit.;
che, pur essendo certa la diversità di natura tra le
maggiorazioni di cui all'art. 184- bis e gli interessi di cui
all'art. 20, il fatto che alla stessa categoria di soggetti (i
contribuenti interessati dalla tardiva iscrizione a ruolo delle
maggiori imposte) si applichi un trattamento differenziato per
effetto del mutamento della disciplina legislativa non contrasta col
principio d'eguaglianza, poiché il trascorrere del tempo costituisce
di per sé un elemento differenziatore (sentt. nn. 159 del 1987; 283
del 1984; 122 del 1980; 138 e 65 del 1979);
che in conclusione la questione di appalesa manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 104 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
dalle Commissioni tributarie di primo grado di Foggia e di Enna con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte