Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo

comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), in

relazione all'art. 48 del codice penale e all'art. 26 della legge 6

giugno 1974 n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli

autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli

atotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a

forcella per i trasporti di merci su strada), promosso con ordinanza

emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Grumello Del Monte, iscritta

al n. 1291 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 113- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Grumello del Monte, con ordinanza 2

maggio 1984, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 80, co. tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice

della strada), modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n.

62, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.;

che nella specie si trattava di conducente di un pulmino adibito

al trasporto di alunni: il quale conducente, pur essendo in possesso

di patente di guida, era però sprovvisto del "certificato di

abilitazione professionale" richiesto dalla legge per la guida di

tali veicoli, in particolare per quelli adibiti al trasporto di

scolari;

che - ad avviso del Pretore - essendo il contenuto della prova,

per il conseguimento del certificato, limitato all'apprendimento di

nozioni che presuppongono ed integrano quelle ben più importanti

acquisite con l'abilitazione alla guida, sarebbe irrazionale punire

con la stessa pena chi guida senza patente e chi, la patente avendo

conseguita, è soltanto sprovvisto del certificato di abilitazione

professionale;

che tale irrazionalità sarebbe tanto più evidente quando si

consideri che l'art. 348 cod.pen. prevede la pena alternativa della

sola multa per chi esercita abusivamente una professione, per la

quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, mentre a

chi guida senza il certificato di abilitazione professionale è

riservata una pena congiunta di arresto ed ammenda;

che altrettanto dovrebbe dirsi in relazione all'art. 26 l. 6

giugno 1974 n. 298 che punisce chi esercita l'autotrasporto di cose

per conto terzi, senza essere iscritto all'albo nazionale dei

trasportatori, con le pene di cui all'art. 348 cod.pen. ;

che, per tal modo, non venendo rispettato il principio di

proporzionalità fra la pena ed il disvalore dell'illecito, anche

l'art. 27 Cost. resterebbe pregiudicato nella finalizzazione della

pena alla risocializzazione del reo;

che è intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale

dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza

della sollevata questione;

Considerato innanzitutto che, nella nuova formulazione,

conseguente alle modifiche apportate dalla l. 14 febbraio 1974 n. 62,

il comma impugnato dell'art. 80 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383

dev'essere rettificato, non essendo più il tredicesimo ma bensì

l'undicesimo quello che contiene la disposizione nei cui confronti è

stato sollevato il dubbio d'illegittimità costituzionale;

che non sembra del tutto ininfluente il contenuto della prova

previsto dal D.M. 3 ottobre 1979 ai fini della valutazione della

razionalità della comminazione della stessa pena per colui che guidi

senza avere sostenuto quella prova e conseguito il certificato di

abilitazione professionale, e colui che guidi senza patente;

che, infatti, a parte la conoscenza che si pretende sulla

legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone, dove sono

previste precise prescrizioni di comportamento indispensabili per la

sicurezza dei trasporti, la prova esige anche la conoscenza della

responsabilità che il conducente assume nel trasporto dei

viaggiatori;

che tutte tali nozioni, unite alle altre elencate dal decreto,

rappresentano requisiti indispensabili ad una professionalità che

pone nelle mani del guidatore in una sola volta la vita di numerose

persone trasportate, e particolarmente quella degli scolari che, a

causa dell'inesperienza propria della giovanissima età, richiedono

nel trasportatore coscienza scrupolosa della particolare

responsabilità che si assume;

che, perciò, non può essere ritenuta irrazionale la

disposizione che sottopone il guidatore sprovvisto del certificato di

abilitazione professionale alla stessa pena comminata per la guida

senza patente: e non senza ragione, del resto, questo certificato di

abilitazione professionale, così chiamato per allineamento

terminologico alla legislazione internazionale, era definito, in

realtà, dalla interna normativa - come la stessa ordinanza di

rimessione ricorda - "patente di guida ad uso pubblico";

che, esclusa l'irrazionalità, il resto è prerogativa del

legislatore che non può essere in questa sede censurata: e, d'altra

parte, non appare convincente il confronto con la mancata iscrizione

all'albo per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi,

trattandosi di situazione diversa, questa sì semmai paragonabile

all'esercizio di professione abusiva per mancata iscrizione all'albo

professionale e, perciò, punita con la stessa pena;

che, in effetti, altro è il conseguimento di un'abilitazione

(esame di patente, esame di stato, esame abilitativo), e altro

l'iscrizione all'albo professionale, giacché quest'ultimo presuppone

l'abilitazione ma con essa non s'identifica;

che quanto sopra supera altresì il riferimento all'art. 27

Cost., anche a prescindere dalla ripetuta giurisprudenza di questa

Corte che limita l'operatività del terzo co. dell'art. 27 Cost. alla

fase esecutiva;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno

1959 n. 383 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2

della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello

del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3 e

27 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte