Ordinanza n. 322/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80d.P.R. 383/1959
- art. 2legge 62/1974
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 48Codice penale
- art. 348Codice penale
- art. 26legge 298/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, tredicesimo
comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), in
relazione all'art. 48 del codice penale e all'art. 26 della legge 6
giugno 1974 n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli
atotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a
forcella per i trasporti di merci su strada), promosso con ordinanza
emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Grumello Del Monte, iscritta
al n. 1291 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 113- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Grumello del Monte, con ordinanza 2
maggio 1984, sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 80, co. tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice
della strada), modificato dall'art. 2 della l. 14 febbraio 1974 n.
62, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.;
che nella specie si trattava di conducente di un pulmino adibito
al trasporto di alunni: il quale conducente, pur essendo in possesso
di patente di guida, era però sprovvisto del "certificato di
abilitazione professionale" richiesto dalla legge per la guida di
tali veicoli, in particolare per quelli adibiti al trasporto di
scolari;
che - ad avviso del Pretore - essendo il contenuto della prova,
per il conseguimento del certificato, limitato all'apprendimento di
nozioni che presuppongono ed integrano quelle ben più importanti
acquisite con l'abilitazione alla guida, sarebbe irrazionale punire
con la stessa pena chi guida senza patente e chi, la patente avendo
conseguita, è soltanto sprovvisto del certificato di abilitazione
professionale;
che tale irrazionalità sarebbe tanto più evidente quando si
consideri che l'art. 348 cod.pen. prevede la pena alternativa della
sola multa per chi esercita abusivamente una professione, per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, mentre a
chi guida senza il certificato di abilitazione professionale è
riservata una pena congiunta di arresto ed ammenda;
che altrettanto dovrebbe dirsi in relazione all'art. 26 l. 6
giugno 1974 n. 298 che punisce chi esercita l'autotrasporto di cose
per conto terzi, senza essere iscritto all'albo nazionale dei
trasportatori, con le pene di cui all'art. 348 cod.pen. ;
che, per tal modo, non venendo rispettato il principio di
proporzionalità fra la pena ed il disvalore dell'illecito, anche
l'art. 27 Cost. resterebbe pregiudicato nella finalizzazione della
pena alla risocializzazione del reo;
che è intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale
dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza
della sollevata questione;
Considerato innanzitutto che, nella nuova formulazione,
conseguente alle modifiche apportate dalla l. 14 febbraio 1974 n. 62,
il comma impugnato dell'art. 80 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383
dev'essere rettificato, non essendo più il tredicesimo ma bensì
l'undicesimo quello che contiene la disposizione nei cui confronti è
stato sollevato il dubbio d'illegittimità costituzionale;
che non sembra del tutto ininfluente il contenuto della prova
previsto dal D.M. 3 ottobre 1979 ai fini della valutazione della
razionalità della comminazione della stessa pena per colui che guidi
senza avere sostenuto quella prova e conseguito il certificato di
abilitazione professionale, e colui che guidi senza patente;
che, infatti, a parte la conoscenza che si pretende sulla
legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone, dove sono
previste precise prescrizioni di comportamento indispensabili per la
sicurezza dei trasporti, la prova esige anche la conoscenza della
responsabilità che il conducente assume nel trasporto dei
viaggiatori;
che tutte tali nozioni, unite alle altre elencate dal decreto,
rappresentano requisiti indispensabili ad una professionalità che
pone nelle mani del guidatore in una sola volta la vita di numerose
persone trasportate, e particolarmente quella degli scolari che, a
causa dell'inesperienza propria della giovanissima età, richiedono
nel trasportatore coscienza scrupolosa della particolare
responsabilità che si assume;
che, perciò, non può essere ritenuta irrazionale la
disposizione che sottopone il guidatore sprovvisto del certificato di
abilitazione professionale alla stessa pena comminata per la guida
senza patente: e non senza ragione, del resto, questo certificato di
abilitazione professionale, così chiamato per allineamento
terminologico alla legislazione internazionale, era definito, in
realtà, dalla interna normativa - come la stessa ordinanza di
rimessione ricorda - "patente di guida ad uso pubblico";
che, esclusa l'irrazionalità, il resto è prerogativa del
legislatore che non può essere in questa sede censurata: e, d'altra
parte, non appare convincente il confronto con la mancata iscrizione
all'albo per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto terzi,
trattandosi di situazione diversa, questa sì semmai paragonabile
all'esercizio di professione abusiva per mancata iscrizione all'albo
professionale e, perciò, punita con la stessa pena;
che, in effetti, altro è il conseguimento di un'abilitazione
(esame di patente, esame di stato, esame abilitativo), e altro
l'iscrizione all'albo professionale, giacché quest'ultimo presuppone
l'abilitazione ma con essa non s'identifica;
che quanto sopra supera altresì il riferimento all'art. 27
Cost., anche a prescindere dalla ripetuta giurisprudenza di questa
Corte che limita l'operatività del terzo co. dell'art. 27 Cost. alla
fase esecutiva;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, co. 13 (rectius 11) d.P.R. 15 giugno
1959 n. 383 (codice della strada) così come modificato dall'art. 2
della l. 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata dal Pretore di Grumello
del Monte con ordinanza 2 maggio 1984, in riferimento agli artt. 3 e
27 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte