Ordinanza n. 322/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 689/1981
- art. 35legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 641Codice di procedura civile
- art. 47legge 639/1970
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche
al sistema penale"), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1989
dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Felisio
Carlo e l'INPS, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso del giudizio di opposizione promosso da
Carlo Felisio contro l'ordinanza-ingiunzione n. 2944 emessa il 26
giugno 1989 dall'INPS di Torino a titolo di sanzione amministrativa
per omesso versamento di contributi previdenziali, il Pretore di
Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale "del
combinato disposto degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, nella parte in cui non esige, quale requisito indispensabile
dell'ordinanza-ingiunzione, l'indicazione del termine entro cui a
pena di decadenza va proposta opposizione davanti al Pretore";
che, ad avviso del giudice remittente, le norme denunciate
violano: a) l'art. 3 Cost. sotto specie del canone di coerenza logica
dell'ordinamento giuridico, in quanto prevedono un trattamento
difforme dal modello del decreto ingiuntivo e del decreto penale di
condanna, la cui disciplina include il requisito formale
dell'espresso avvertimento della facoltà di fare opposizione entro
un certo termine (artt. 641 cod.proc.civ. e 460, primo comma, lett. e
cod.proc.pen.); b) l'art. 24, secondo comma, Cost., dovendosi
ritenere che la garanzia del diritto di difesa "riguarda non solo le
attività applicate all'interno del procedimento giurisdizionale, ma
anche i momenti antecedenti il giudizio, come, ad esempio, i
procedimenti amministrativi, che, attraverso preclusioni, decadenze
ecc., sono destinati ad avere una concreta incidenza a livello
processuale"; c) l'art. 97, primo comma, Cost., relativamente al
principio di imparzialità della pubblica amministrazione, atteso che
"nel caso di specie l'ingiunzione proviene da un creditore che ha
anche la veste di ente pubblico, e come tale deve rendere edotti i
destinatari dei suoi provvedimenti delle facoltà che ai medesimi
competono sul piano della tutela dei diritti";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che la disciplina in esame non può essere messa a
confronto con quella del decreto ingiuntivo e del decreto penale di
condanna, ai fini di una valutazione alla stregua del principio di
cui all'art. 3 Cost., perché la ratio delle norme sopra citate dei
due codici di procedura, là dove prescrivono l'"espresso
avvertimento" all'ingiunto o all'imputato circa il termine per fare
opposizione al decreto, dipende dal mutamento del rito comportato
dall'opposizione, e inoltre, per quanto concerne il decreto
ingiuntivo, è connessa anche al potere del giudice di variare il
termine legale riducendolo fino a cinque giorni o aumentandolo a
trenta;
che il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., non
implica l'obbligo dell'autorità che emette un provvedimento
sanzionatorio di informare il destinatario in merito ai modi e ai
termini di legge per l'esercizio della facoltà di opposizione (cfr.,
più in generale, Corte cost., sentenza n. 351 del 1989), dovendosi
osservare, peraltro, che nelle ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS
sono espressamente richiamate le norme regolatrici di tale procedura
di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni in
materia di previdenza obbligatoria, e in particolare è richiamato
all'attenzione dell'ingiunto l'art. 35 della legge citata, che indica
il termine per proporre opposizione;
che il preteso obbligo di informazione non può derivare nemmeno
dal principio di imparzialità dell'amministrazione, né in contrario
possono essere addotte norme particolari che in qualche caso tale
obbligo prevedono, come ad esempio l'art. 47, ultimo comma, della
legge 30 aprile 1970, n. 639, relativo alle controversie in materia
di prestazioni previdenziali, al quale inerisce una ragione peculiare
determinata dalla complessa articolazione delle procedure di gravame
in sede amministrativa e di ricorso in sede giudiziaria contro i
provvedimenti adottati sulle domande di prestazione;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge
24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), sollevata
dal Pretore di Torino, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,
secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte