Ordinanza n. 322/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23d.P.R. 643/1972
- art. 24d.P.R. 643/1972
usata come parametro
citata
- art. 15legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza
emessa il 17 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Asti sul ricorso proposto da S.A.S. Canonica Gomme contro
l'Ufficio del Registro di Asti, iscritta al n. 205 del registro
ordinanze del 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 aprile 1989 (pervenuta il
20 marzo 1991) dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti,
sul ricorso proposto dalla s.a.s. Canonica Gomme contro l'Ufficio del
Registro di Asti, è stata sollevata questione incidentale di
legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643, nella parte in cui non prevedono "che le sanzioni, in
caso di violazioni accertate mediante accessi, ispezioni e verifiche,
o rilevate d'ufficio, siano oblazionabili nei trenta giorni
successivi con versamento di una somma pari ad 1/6 del massimo della
pena," in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il contrasto con il principio di eguaglianza discenderebbe
dalla "evidente diversità di trattamento nell'ambito delle accertate
violazioni ai dd.PP.RR. 633 del 1972 e 600 del 1973 rispetto a quelle
accertate per violazioni al d.P.R. 643 del 1972, versando in entrambi
i casi in materia di tributi indiretti" (si richiama in proposito
Corte costituzionale n. 364 del 1987);
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che più volte questa Corte ha rilevato che non esiste
un principio costituzionale per il quale la pena pecuniaria non possa
essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva
possibilità della definizione in via breve (cfr. ordinanza n. 38 del
1990 e sentenza n. 121 del 1977);
che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art.15
della legge 7 gennaio 1929, n. 4), è stato derogato dal legislatore
per alcune imposte (oltre che per l'INVIM, anche per l'imposta di
registro e per quella di successione), senza che tali deroghe si
appalesino manifestamente irrazionali, giacché le peculiarità delle
diverse imposte non impongono uniformità di disciplina anche in
ordine alla conciliazione amministrativa;
che per quanto riguarda l'INVIM è pur sempre previsto dal
legislatore un analogo sistema di riduzione della soprattassa
ricollegato all'omessa impugnazione dell'accertamento da parte del
contribuente ( ex art. 24, terzo comma, d.P.R. n. 643 del 1972);
che il richiamo alla sentenza n. 364 del 1987 risulta
inconferente, avendo la Corte in tale occasione corretto un difetto
di coordinamento legislativo all'interno di sistemi che già
prevedevano l'auspicata conciliazione amministrativa;
che per le esposte considerazioni la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte