Ordinanza n. 322/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 43Accertamento imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)
promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto
dall'Ufficio Imposte Dirette di Venezia, iscritta al n. 117 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 38,
comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui
stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare
l'istanza di rimborso ove si ritengano non dovute, in tutto o in
parte, le imposte sul reddito pagate con versamento diretto;
che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale norma:
a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata
disparità di trattamento tra fisco e contribuente, poiché l'art. 43
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede termini molto più ampi
(a secondo dei casi cinque o sei anni) per l'accertamento delle
imposte evase;
b) con l'art. 53 Cost., prevedendo, pur in mancanza del
presupposto d'imposta, la decadenza del contribuente dal diritto di
ripetere quanto indebitamente pagato, in violazione del principio di
capacità contributiva;
c) con l'art. 24 Cost., non essendo il termine di diciotto
mesi dal versamento congruo, in relazione all'effettività del
diritto di difesa, tenuto conto che non c'è contemporaneità fra il
momento del versamento e quello di conoscenza dell'errore;
Ritenuto che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545
del 1987, nonché con la sentenza n. 494 del 1991, ha dichiarato non
fondate altre questioni relative alla stessa norma ed, in
particolare, quella sub c) riguardante la congruità del termine;
che, per quanto attiene ai nuovi profili sottoposti all'esame
della Corte, essi sono manifestamente infondati, giacché la non
comparabilità fra le fattispecie regolate dall'art. 43 del d.P.R. n.
600 del 1973 e dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stata già
affermata da questa Corte (ordinanza n. 871 del 1988), mentre il
principio della capacità contributiva, riguardando l'idoneità del
soggetto dell'obbligazione d'imposta, attiene alla garanzia
sostanziale della proporzionalità dell'imposta stessa alla capacità
del contribuente e non può, quindi, riferirsi alla materia del
processo tributario (ordinanza n. 108 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte