Ordinanza n. 322/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 33/1994
- art. 4legge 33/1994
- art. 6legge 33/1994
- art. 8legge 33/1994
- art. 9legge 33/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 17
gennaio 1994, n. 33 recante: "Disciplina della proroga degli organi
amministrativi", promosso con ricorso della Regione Calabria
notificato il 14 febbraio 1994 ed iscritto al n. 19 del registro
ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Regione Calabria ha impugnato, in riferimento agli
artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione,
il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 (Disciplina della proroga
degli organi amministrativi) nel presupposto interpretativo,
ipotizzato come eventuale, che l'art. 9, comma 1, del medesimo
decreto-legge - secondo cui "le disposizioni .. (del decreto) operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a
quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi
generali ivi contenuti" - sia idoneo a determinare l'immediata
abrogazione della preesistente normativa regionale in materia (che,
nella specie, è contenuta nella legge della Regione Calabria 5
agosto 1992, n. 13), nel qual caso la disciplina denunziata sarebbe,
secondo la ricorrente, invasiva della sua competenza
costituzionalmente garantita ed in particolare:
a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in
caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla
designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi
scaduti, contenuta nell'art. 4, comma 2, violerebbe sia le competenze
regionali in materia di ordinamento degli uffici (art. 117 della
Costituzione), sia le competenze statutarie (art. 123 della
Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine di competenza del
Consiglio regionale, la configurazione del presidente del Consiglio
regionale come organo privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122
della Costituzione);
b) la disciplina della proroga degli organi amministrativi
scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare la competenza
degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione nonché
agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), inciderebbe sulla
competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della
Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al collegato art. 6
del decreto-legge, che prevede la nullità degli atti compiuti dagli
organi decaduti;
c) la previsione (art. 8) della conferma degli atti di
ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli
organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento
della loro adozione (e cioè sulla base dei decreti-legge che hanno
preceduto quello impugnato nel presente giudizio) violerebbe sia
l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche
all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed
enti (artt. 117 e 123 della Costituzione), precludendo alle regioni
di revocare gli atti illegittimi dei loro presidenti e di provvedere
diversamente in ordine agli organi scaduti;
che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni.
Considerato che il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 non è
stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
1994;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 186 del 1994), le questioni
sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9
del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 (Disciplina della proroga
degli organi amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt.
77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla
Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte