Ordinanza n. 322/1995
Altra decisione · depositata il 13/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 47/1985
- art. 1legge 431/1985
- art. 1-sexieslegge 431/1985
usata come parametro
citata
- art. 1legge 312/1985
- art. 31legge 724/1994
- art. 39legge 724/1994
- art. 39legge 193/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, rectius,
20, lettera c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in
materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dell'art. 1 della legge
8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 giugno 1987, n. 312, recante disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale),
promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1994 dal Pretore di
Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico
di Gianlorenzi Alina ed altro, iscritta al n. 45 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il Pretore di Roma - sezione distaccata di Frascati -
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 20, rectius, 20 lettera
c), 22 e 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), nonché dell'art. 1 della legge 8
agosto 1985, n. 431, rectius, dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale), come sostituito dall'art. 1 della
legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 recante disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,
nella parte in cui non prevedono l'estinzione del reato a favore
dell'imputato che abbia provveduto alla demolizione dell'opera
abusiva;
che, ad avviso del pretore remittente, le norme censurate
violerebbero il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, in
quanto - prevedendo come causa di estinzione del reato di costruzione
edilizia abusiva il solo rilascio della concessione in sanatoria e
non anche la demolizione, ad opera dell'imputato, del manufatto
abusivo con conseguente ripristino dell'originario assetto dei luoghi
- imporrebbero un trattamento giuridico differenziato a fronte di
situazioni uguali.
Considerato che nella prospettazione dell'ordinanza di remissione
difetta una qualsiasi valutazione della diversità strutturale e
teleologica degli artt. 20 e 22, da un lato, e dell'art. 38,
dall'altro, della legge n. 47 del 1985;
che, infatti, quanto al profilo strutturale la fattispecie
estintiva del reato ai sensi dell'art. 22 è conclusa dagli
accertamenti di merito svolti dalle autorità amministrative ex art.
13 della legge n. 47 del 1985, in sede di rilascio in sanatoria della
concessione e può riguardare solo illegittimità formali, mentre con
riguardo all'art. 38 citato detta fattispecie è conclusa dal
pagamento dell'intera oblazione (art. 38, secondo comma);
che, sul piano teleologico - l'art. 22 citato è disposizione
rivolta al futuro in ordine al quale il legislatore non ammette
sanatoria per le opere contrastanti con gli strumenti urbanistici,
mentre l'art. 38 è rivolto al passato (sempre che si tratti di
costruzioni e di opere ultimate entro il 1 ottobre 1983, secondo il
sistema del Capo III della suddetta legge n. 47 del 1985) e più
precisamente all'esigenza di chiudere un passato (abusivismi formali
e/o sostanziali) relativo all'assetto urbanistico del territorio che
la pubblica amministrazione non era sempre stata in grado di
controllare; (sentenza n. 369 del 1988);
che, pertanto, ai fini della estinzione del reato, le norme
censurate non possono, rispondendo a criteri e finalità diverse,
essere utilmente confrontate;
che, peraltro, e con riguardo all' art. 22 della legge n. 47 del
1985, identica questione di legittimità costituzionale è stata
dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989
la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge
n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione
del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore
di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti, di
costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la
concessione in sanatoria di cui all'art. 13 citato;
che, la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla
base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la
compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti
urbanistici ed a rilasciare in caso di accertamento positivo,
certificazione di conformità agli stessi strumenti;
che la medesima questione è stata successivamente dichiarata
manifestamente infondata con ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989, e
nn. 34 ed 80 del 1990;
che, comunque, appare pregiudiziale il profilo della estinzione
del reato di cui all'art. 38 della legge n. 47 del 1985, rispetto al
quale i termini di cui all'art. 31 della stessa legge sono stati
riaperti dall'art. 39, comma 1 e ss. della legge 23 dicembre 1994, n.
724 e ulteriori modifiche sono state recate dal decreto-legge 26
maggio 1995, n. 193, sopravvenuta all'ordinanza di remissione con
modifiche alla legge n. 431 del 1985;
che, infatti, l'art. 39, comma 8, della legge n. 724 del 1994
statuisce, tra l'altro, che nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo ambientale "il rilascio della concessione
edilizia o della autorizzazione in sanatoria - subordinato al
conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo - estingue il reato relativo alla violazione
del vincolo stesso";
che, pertanto, in relazione alle questioni sollevate con
riguardo ai profili pregiudiziali degli artt. 38 della legge n. 47
del 1985 ed 1-sexies della legge n. 431 del 1985 occorre disporre la
restituzione degli atti al giudice a quo, affinché verifichi la
rilevanza della questione alla luce dei principi desumibili dalla
normativa sopravvenuta e dell'eventuale sanatoria ai sensi delle
citate disposizioni legislative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma - sezione
distaccata di Frascati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte