Ordinanza n. 322/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 100Costituzione
- art. 9d.lgs. 19/1999
- art. 9d.lgs. 27/1999
- art. 11legge 59/1997
citata
- art. 37legge 87/1953
- art. 14legge 20/1994
- art. 3legge 20/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
nei riguardi del Governo della Repubblica, in relazione all'art. 9,
comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del
Consiglio nazionale delle ricerche), all'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale
italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente - E.N.E.A., a norma degli articoli
11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
promosso dalla Sezione della Corte dei conti competente al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria, con ricorso depositato il 19 marzo 1999 e iscritto al
n. 113 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che la Sezione della Corte dei conti competente al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, convocata dal suo Presidente
sull'argomento delle "modalità del controllo a seguito di recenti
decreti legislativi" concernenti tre enti di ricerca (C.N.R., A.S.I.
e E.N.E.A.), ha deliberato nell'adunanza del 5 marzo 1999, in via
principale, di proporre conflitto di attribuzioni nei confronti del
Governo della Repubblica in relazione all'art. 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio
nazionale delle ricerche), all'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale
italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all'art. 11, comma 2, del
decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli
articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, con riferimento
alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione,
con riferimento agli artt. 7 e 8 della "legge di attuazione" 21 marzo
1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria);
che nel ricorso si denuncia la menomazione, ad opera delle
richiamate norme, delle attribuzioni della Corte dei conti sulla
gestione finanziaria degli enti, che verrebbero limitate al mero
controllo sui bilanci o conti consuntivi escludendosi quello sugli
atti di gestione e sulla regolarità contabile degli enti in
questione, nonché l'inosservanza dei principi ricavabili dalla legge
delega n. 59 del 1997 (art. 11, comma 1, lettere b) e d), art. 14,
comma 1, e art. 18, comma 1) che non prevede "nulla in merito al
controllo", ma anzi richiama (art. 14, comma 1) i principi generali
desumibili dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti);
che in via subordinata la stessa Sezione, ritenuta sussistente
l'"incidentalità", ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale delle medesime disposizioni legislative in riferimento
ai cennati parametri costituzionali.
Considerato che, con determinazione n. 13/1999, la Sezione della
Corte dei conti competente al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ha proposto
ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro
il Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio
nazionale delle ricerche), 9, comma 5, del decreto legislativo 30
gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana -
A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma 2, del decreto legislativo 30
gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - E.N.E.A., a norma degli articoli 11, comma
1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), oltre ad avere
sollevato, col medesimo atto (al quale peraltro fanno all'evidenza
difetto tutte le prescritte condizioni per attivare il giudizio sulle
leggi), questione di legittimità costituzionale "in via incidentale
subordinata" sulle medesime norme;
che, in questa fase del giudizio su conflitto di attribuzioni, a
norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare senza contraddittorio
sull'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della
"materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza";
che la Corte dei conti, quando è legittimata ad agire nel
giudizio per conflitto di attribuzioni, quale organo titolare del
potere di controllo previsto dall'art. 100, secondo comma, della
Costituzione, lo è nella sua unità, cosicché la proposizione del
ricorso non può che spettare al suo Presidente (sentenza n. 302 del
1995);
che, invece, nel caso di specie, il giudizio per conflitto di
attribuzioni è stato promosso dalla Sezione del controllo sugli enti
tramite una sua "determinazione" e che il Presidente della Corte dei
conti, non come tale ma come Presidente della Sezione stessa (art. 3,
comma 10, della legge 14 gennaio 1994, n. 20), rispetto a quella
"determinazione" è stato chiamato a operare al mero scopo di
"provvedere ai conseguenti adempimenti";
che, pertanto, non esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla competenza di questa Corte, sotto il profilo
soggettivo dell'inidoneità della Sezione del controllo della Corte
dei conti a promuovere il conflitto di attribuzioni tra i poteri
dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione
della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
nei confronti del Governo della Repubblica con la "determinazione"
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte