Ordinanza n. 323/1985
Altra decisione · depositata il 11/12/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 1115/1968
citata
- art. 3Costituzione
- art. 25legge 1115/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
5 novembre 1968, n. 1115 ("Estensione in favore dei lavoratori degli
interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione
dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni
familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati"),
promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1977 dal Tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra INPS e Fallimento della
CREAS, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1978.
Visti l'atto di costituzione dell'Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe - emessa nel corso di un
procedimento civile promosso dall'INPS nei confronti del fallimento
della CREAS, per ottenere l'ammissione al passivo di un credito per
contributi omessi ai sensi della l. 5 novembre 1968, n. 1115 - l'adito
Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della predetta legge n. 1115, il quale
assicura, a date condizioni, un trattamento speciale di disoccupazione
ai lavoratori licenziati (da imprese industriali, diverse da quelle
edili), per cessazione di attività o per riduzioni di personale:
argomentando che tale disposizione - ove interpretata secondo la
prevalente giurisprudenza, nel senso della sua non applicabilità in
sede fallimentare - contrasterebbe con il precetto dell'eguaglianza
(art. 3 Cost.);
che, infatti, secondo il giudice a quo, "l'obbligo contributivo
dell'imprenditore ed il diritto dell'INPS a percepire i relativi
contributi si atteggerebbero in maniera diversa ed ingiustificata" a
seconda che il licenziamento sia "intimato dall'imprenditore non
fallito (con sussistenza dell'obbligo e del diritto) o dal curatore
dell'eventuale fallimento dello stesso (con insussistenza dell'obbligo
e del diritto predetti"); che, dunque, "pur trovandosi, a causa del
licenziamento, in situazioni paritetiche, solo i dipendenti delle
imprese industriali diverse da quelle edili..., in virtù del principio
di automaticità delle prestazioni previdenziali, avrebbero diritto
all'ottenimento, da parte dell'INPS, di quelle previste dalla legge n.
1115/68, mentre i (già) dipendenti di imprese industriali fallite,
licenziati dal curatore, proprio a causa della ritenuta
inapplicabilità alla procedura fallimentare della detta legge, non
avrebbero diritto alle dette prestazioni il cui presupposto è
certamente l'esistenza di una obbligazione contributiva a carico del
datore di lavoro";
che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INPS, che
ha concluso per una interpretativa di rigetto, in subordine, per la
declaratoria di illegittimità come prospettata dal Tribunale; ed è
anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha
sostenuto l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza della
questione.
Considerato, per altro, che nelle more del giudizio è sopravvenuta
la legge 23 aprile 1981, n. 155 ("Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i
trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia
previdenziale e pensionistica"), il, cui art. 25, ultimo comma,
testualmente prevede che l'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre
1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al
trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai
lavoratori, impiegati od operai, licenziati per cessazione totale
dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la
stessa sia intervenuta"; e che, in forza di detta norma, cui è stata
attribuita "efficacia retroattiva e valore di interpretazione
autentica", la Corte di cassazione - mutando il proprio precedente
indirizzo - ha a sua volta confermato che il trattamento speciale di
disoccupazione in questione va riconosciuto anche nel caso di
licenziamenti per totale cessazione dell'attività imprenditoriale a
seguito di fallimento, con il correlativo diritto dell'istituto di
conseguire dall'amministrazione fallimentare le corrispondenti
contribuzioni;
che, alla luce di tale sopravvenienza normativa, appare quindi
opportuno restituire gli atti al giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte