Ordinanza n. 323/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 168/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo
comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168 ( Misure fiscali per lo
sviluppo dell'edilizia abitativa), promosso con ordinanza emessa il
15 maggio 1990 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Savona sul ricorso proposto da Monti Mario ed altra
contro l'Ufficio del registro di Albenga, iscritta al n. 212 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 22 maggio 1991 il giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 maggio 1990 (pervenuta il
20 marzo 1991) la Commissione tributaria di secondo grado di Savona,
sul ricorso proposto da Monti Mario ed altra contro l'Ufficio del
Registro di Albenga, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile
1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia
abitativa), "nella parte in cui non prevede una disciplina agevolata
differenziata e graduata per il reimpiego parziale del corrispettivo
conseguito e cioè non prevede, in luogo della decadenza totale
dell'agevolazione, l'applicazione di una quota di imposta
proporzionale alla quota di corrispettivo non reimpiegata", in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o
infondatezza della questione;
Considerato che la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata in quanto già ritenuta tale con ordinanze n. 176 del 1990,
n. 245 del 1989 e n. 341 del 1987, nelle quali si è osservato che le
situazioni poste a confronto, di chi destini "interamente" il
corrispettivo dell'alienazione di immobile (avente determinate
caratteristiche) all'acquisto di altro immobile adibito a propria
abitazione, con il conseguente beneficio, per ciò stesso,
dell'esenzione dall'I.N.V.I.M., e chi invece reimpieghi solo
"parzialmente" tale corrispettivo nel suddetto acquisto, sono
palesemente differenti in relazione alla ratio della norma, che è
sostanzialmente quella di introdurre incentivi per lo sviluppo
dell'edilizia abitativa;
che, infatti, il beneficio tributario in parola perderebbe di
concreto significato ove l'esenzione fosse estesa all'ipotesi del
reimpiego "parziale", il quale invero sarebbe comprensivo anche
dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo", come tale del
tutto incompatibile con le finalità e la funzione stessa della
disposizione impugnata, che sono appunto quelle di promuovere il
pieno utilizzo del denaro nell'acquisto di immobili destinati a
propria abitazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 22 aprile
1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia
abitativa), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Savona con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte