Ordinanza n. 323/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 990/1969
- art. 1d.l. 857/1976
- art. 14legge 39/1977
- art. 1legge 857/1976
usata come parametro
citata
- art. 14legge 857/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera c)
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti), nel testo sostituito dall'art. 1 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, in combinato disposto
con l'art. 14 del medesimo decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con
ordinanza emessa il 18 ottobre 1991 dal Tribunale di Vercelli nel
procedimento civile vertente tra UNIPOL S.p.A. e Vianino Gian
Battista ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile originato da un
incidente stradale accaduto il 29 dicembre 1972, in seguito al quale
aveva riportato danni alla persona un terzo trasportato, non legato
da rapporti familiari col conducente, il Tribunale di Vercelli, con
ordinanza del 18 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto dell'art. 4, lettera c), della legge 24 dicembre
1969, n. 990, modificato dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n.
857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14
dello stesso d.l. n. 857 del 1976, "nella parte in cui, limitatamente
al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e il 31 dicembre 1977, esclude i trasportati non
familiari dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, per quanto riguarda i danni alle persone";
che, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla sentenza
di questa Corte n. 188 del 1991 da lui ritenuta retroattiva fino alla
data di entrata in vigore della legge n. 990 del 1969, si sarebbe
determinata una disparità di trattamento dei terzi trasportati, in
quanto solo a quelli aventi rapporti familiari con l'assicurato, ai
sensi dell'art. 4, lett. d) della legge n. 990 del 1960, nel testo
novellato dal d.l. n. 857 del 1976, sarebbe attribuito il diritto ai
benefici dell'assicurazione obbligatoria per i danni alla persona
causati da incidenti stradali accaduti nel periodo compreso tra la
data suddetta e il 31 dicembre 1977, mentre i terzi estranei
sarebbero coperti dall'assicurazione soltanto dopo quest'ultima data;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza della
questione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del d.l. n.
857 del 1976, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima
dalla sentenza n. 188 del 1991 è entrata in vigore il 1° gennaio
1978, onde l'efficacia retroattiva della sentenza non può estendersi
oltre questa data, coincidente con quella di entrata in vigore della
nuova disposizione introdotta nell'art. 1, secondo comma, della legge
n. 990 del 1969, che ha stabilito, come regola generale, la
risarcibilità dei danni causati alle persone trasportate;
che pertanto non si è determinata alcuna disparità di
trattamento delle persone trasportate in relazione al risarcimento
dei danni subiti a causa di incidenti stradali verificatisi nel
periodo indicato dal giudice a quo (salve le eccezioni previste dal
testo originario dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 990);
che, esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., non possono
ritenersi violati nemmeno gli artt. 2 e 32 Cost., in riferimento ai
quali la mancanza di tutela assicurativa per i trasportati,
limitatamente al detto periodo, è giustificata dal criterio di
gradualità dell'estensione del regime dell'assicurazione
obbligatoria, ammesso dalle sentenze nn. 55 del 1975 e 264 del 1976;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lettera c), della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23
dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella
legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo d.l. n.
857 del 1976 citato, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 32
della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte