Ordinanza n. 323/1995
Altra decisione · depositata il 13/07/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 319/1976
- art. 1legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 21legge 319/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo
comma, 1, lettera a), e 21, secondo comma, della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento),
promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1993 dal Pretore di
Imperia nel procedimento penale a carico di Cha Ottavio ed altri,
iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, instaurato nei
confronti di 28 sindaci della Provincia di Imperia, imputati di aver
mantenuto gli scarichi fognari dei rispettivi comuni senza la
prescritta autorizzazione, il Pretore di Imperia, con ordinanza
emessa il 23 dicembre 1993 (R.O. n. 390 del 1994), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo
comma, 1, lettera a), e 21, secondo comma, della legge 10 maggio
1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
che, secondo il giudice a quo, le disposizioni denunciate, nel
non considerare la specifica posizione dei comuni, i quali assumono
la doppia posizione di titolari degli scarichi e, insieme, di
titolari di un pubblico servizio e nel prevedere l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 21, secondo comma, in misura non
diversificata al soggetto privato come al pubblico, porrebbero in
essere una normativa manifestamente irragionevole ed illogica, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che, inoltre, l'art. 21, secondo comma, della legge Merli non
terrebbe conto di altre sostanziali diversità di situazioni tra i
vari sindaci, atteso che, mentre alcuni sindaci non hanno realizzato
il programma e continuano a scaricare, altri si trovano
all'improvviso titolari di uno scarico munito di un depuratore, ma
con valori fuori tabella, ed altri ancora risultano titolari di uno
scarico senza depuratore per omissioni ed inerzie addebitabili ad
altri.
Considerato che il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche
alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, ha
introdotto innovazioni nella disciplina di cui alla predetta legge 10
marzo 1976, n. 319, con specifico riguardo, tra l'altro, alle
sanzioni previste dall'art. 21;
che, in relazione alle menzionate, recenti modifiche
legislative, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale
spetta valutare l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul
giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della
perdurante rilevanza delle sollevate questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Imperia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte