Ordinanza n. 323/1997
Altra decisione · depositata il 30/10/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 3/1995
citata
- art. 25Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 50d.P.R. 915/1982
- art. 56d.P.R. 915/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti
del d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un
processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in
materia di smaltimento dei rifiuti), promosso con ordinanza emessa il
14 febbraio 1995 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a
carico di Urbano Andreotti ed altri, iscritta al n. 1357 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazione
delle norme sullo smaltimento dei rifiuti (d.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915), il pretore di Ferrara, con ordinanza emessa il 14 febbraio
1995, ma pervenuta alla Corte il 17 dicembre 1996, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del
d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo
dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un
processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in
materia di smaltimento dei rifiuti);
che il decreto-legge denunciato - che segue a una serie di
decreti-legge reiterati con contenuto parzialmente diverso - ad
avviso del giudice rimettente contrasterebbe con gli artt. 25 e 77
della Costituzione, perché la reiterazione per circa un anno di
diversi decreti-legge nella stessa materia denoterebbe la mancanza
dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza e sottrarrebbe
al Parlamento la esclusiva competenza a disciplinare la materia
penale, con carattere di stabilità e durevolezza, ed a regolare con
legge i rapporti sorti in base a decreti-legge non convertiti, la cui
sostanziale protrazione attraverso la reiterazione potrebbe, invece,
determinare effetti definitivi, quale il giudicato;
Considerato che il decreto-legge denunciato non è stato convertito
in legge nei termini previsti dall'art. 77 della Costituzione ed i
suoi effetti sono stati poi sanati con la legge 11 novembre 1996, n.
575;
che, successivamente alla proposizione della questione di
legittimità costituzionale, la materia della gestione dei rifiuti è
stata disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
emanato per dare attuazione, tra l'altro, alle direttive della
Comunità economica europea 91/156 e 91/689;
che la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata
rispetto a quella considerata nell'ordinanza di rinvio, essendo stato
in particolare previsto un nuovo sistema di illeciti e di sanzioni
(artt. 50 ss.) ed essendo stato abrogato il d.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915 (art. 56);
che, indipendentemente da ogni valutazione in ordine ai profili
attinenti alla decretazione d'urgenza, è opportuno che gli atti
siano restituiti al giudice rimettente perché possa valutare se,
essendo mutato, a seguito del decreto legislativo n. 22 del 1997, il
quadro normativo complessivo, la questione sollevata sia tuttora
rilevante nel giudizio principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Ferrara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte