Ordinanza n. 323/1999
Altra decisione · depositata il 16/07/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 100Costituzione
- art. 11legge 59/1997
citata
- art. 134Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 14legge 20/1994
- art. 76legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
nei riguardi del Governo della Repubblica e dei Ministri del tesoro,
per l'università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione
ai decreti legislativi 30 gennaio 1999 n. 19 (Riordino del Consiglio
nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale
italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli
articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59), promosso dalla Corte dei conti, con ricorso depositato il 1
aprile 1999 e iscritto al n. 115 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della
determinazione n. 13/1999 della Sezione competente al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato nei riguardi del Governo della Repubblica e dei
Ministri del tesoro, per l'università e la ricerca scientifica, per
la funzione pubblica, dell'industria, commercio e artigianato e
dell'ambiente, in relazione ai decreti legislativi 30 gennaio 1999,
n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), n. 27
(Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli
articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) "nella parte in cui si è limitato
il potere di controllo della Corte dei conti", per violazione degli
artt. 76 e 100, secondo comma, della Costituzione, chiedendo che
questa Corte, "previo annullamento e/o dichiarazione di
illegittimità costituzionale" dei suddetti decreti legislativi,
dichiari che "spetta alla Corte dei conti - nella composizione della
sezione del controllo sugli enti - l'esercizio del controllo previsto
dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 sugli enti considerati dalle
richiamate norme";
che il ricorrente, richiamato l'art. 100, secondo comma, della
Costituzione per quanto attiene all'esercizio del controllo della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria nonché ai successivi adempimenti nei
confronti delle Camere "sul risultato del riscontro eseguito",
osserva che, in attuazione di tale parametro costituzionale, è stata
emanata la legge 21 marzo 1958, n. 259, la quale, ai fini del
controllo di cui trattasi, ha istituito una speciale Sezione e ha
dettato le modalità per l'esercizio della funzione che le norme ora
denunciate riducono a un "semplice esame del bilancio annuale
consuntivo, senza alcuna possibilità di effettivo controllo sulla
gestione" di tre fondamentali enti di ricerca;
che nel ricorso si sostiene che la legge di delega n. 59 del
1997, nel prevedere (art. 11) il riordinamento di particolari enti
pubblici e privati, operanti in specifici settori, non ha fatto alcun
riferimento, nell'indicazione dei necessari criteri direttivi, alle
funzioni di controllo della Corte dei conti nei riguardi degli enti
medesimi, manifestando anzi, nell'art. 14, con il richiamo alla legge
14 gennaio 1994, n. 20, l'intento di mantenere il sistema di
controllo previgente;
che, inoltre, l'art. 100, secondo comma, della Costituzione, pur
rinviando alla legge ordinaria la determinazione dei casi e delle
forme del controllo, riferisce quest'ultimo a tutti gli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria senza porre alcuna distinzione e
che pertanto la limitazione di tale controllo, ad opera delle
disposizioni in questione, alla "semplice verifica dei bilanci
consuntivi con esclusione del controllo sugli atti di gestione e con
esclusione perfino dell'esame della regolarità contabile" violerebbe
la sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla Corte dei
conti medesima.
Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente,
sulla base della determinazione n. 13/1999 della Sezione competente
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, con ricorso depositato il 1 aprile
1999, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato
contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri, e contro i Ministri del tesoro, per
l'università e la ricerca scientifica, per la funzione pubblica,
dell'industria, commercio e artigianato e dell'ambiente, in relazione
ai decreti legislativi 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio
nazionale delle ricerche), n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale
italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e n. 36 (Riordino dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli
articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59) per violazione degli artt. 76, in riferimento alla legge 15 marzo
1997, n. 59, e 100, secondo comma, della Costituzione;
che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è
chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità del
ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla Corte
dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla
gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via
ordinaria, spetta la legittimazione a proporre conflitto
costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della
Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare,
è caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell'art. 100,
secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena
indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del
1993, nonché, in relazione alla funzione di controllo in generale,
sentenze nn. 406 del 1989 e 302 del 1995);
che, ancora dal punto di vista soggettivo, la legittimazione a
resistere spetta al Governo, rappresentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, e non ai singoli Ministri, in quanto -
indipendentemente dalla questione dell'astratta legittimazione di
questi ultimi - il conflitto proposto riguarda norme contenute in
decreti legislativi delegati, ascrivibili ai poteri e alla
responsabilità del Governo nel suo complesso;
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è
indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da
norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne
competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo
1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo
comma, della Costituzione;
che, circa l'idoneità di atti aventi natura legislativa, quali
quelli in questione, a determinare conflitto, questa Corte con la
sentenza n. 406 dal 1989 l'ha negata in principio, ma è comunque
necessario che, su questo problema controverso, possa esplicarsi il
pieno contraddittorio tra le parti, anche alla luce degli sviluppi
della successiva giurisprudenza costituzionale;
che, conseguentemente, il ricorso - salva e impregiudicata la
facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore corso del giudizio,
istanze ed eccezioni su tutti i punti esaminati in questa sede di
valutazione preliminare, sommaria e senza contraddittorio - deve
essere dichiarato ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto
di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza all'organo ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di novanta
giorni dalla comunicazione di cui sub-a), per essere successivamente
depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine
fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte