Ordinanza n. 323/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47d.lgs. 507/1993
- art. 4legge 421/1992
usata come parametro
citata
- art. 31legge 421/1992
- art. 4d.lgs. 507/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
locale), promossi con le ordinanze emesse il 21 ottobre 1999 (n. 2
ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona e il
5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di
Alessandria, rispettivamente iscritte ai nn. 838 e 839 del registro
ordinanze 2000 ed al n. 170 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3 e 11, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione della provincia di Alessandria
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con due distinte ordinanze analogamente motivate in
punto di diritto (r.o. n. 838 e n. 839 del 2000), emesse il
21 ottobre 1999 (e pervenute alla Corte il 20 dicembre 2000), la
Commissione tributaria provinciale di Ancona - nel corso di giudizi
promossi dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi
dal comune di Osimo, con i quali è stata rideterminata, per gli anni
1995 e 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche
(cd. TOSAP) del predetto comune - ha sollevato, in riferimento agli
artt. 76 e 23 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e
delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, concernente il riordino della finanza locale);
che il rimettente, nell'escludere che la rilevanza delle
questioni sia venuta meno per effetto dello jus superveniens
costituito dall'art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998,
osserva, nel merito, che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha delegato il
Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla
revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 1994, di
tributi locali vigenti, stabilendo, segnatamente alla lettera b)
della citata disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, i seguenti
principi e criteri direttivi:
"1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più
adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonché in
relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi.
Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno
superare il 50 delle misure massime di tassazione vigente;
2) introduzione di forme di determinazione forfetaria della
tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di
parametri significativi";
che, al riguardo, il rimettente rileva che il legislatore
delegato si è conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato
art. 4, comma 4, lettera b), della legge n. 421 del 1992, soltanto
per la determinazione delle tariffe concernenti le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee (art. 38 del decreto
legislativo n. 507 del 1993); mentre, in relazione alle occupazioni
del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, "ha,
inspiegabilmente ed immotivatamente, ritenuto di poter disciplinare
la fattispecie in assoluta libertà", omettendo, negli artt. 46 e 47
dello stesso decreto legislativo n. 507 del 1993, "di dividere i
comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e
di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50
rispetto alla tassazione precedentemente in vigore";
che, pertanto, nel ritenere che i predetti criteri
individuano "principi di carattere generale, applicabili in ogni caso
e per tutti i tipi di occupazione, demandando all'ulteriore criterio
integrativo (ovvero quello dei "parametri significativi") l'esclusivo
fine di specificare, in particolare, per le occupazioni del
soprassuolo e del sottosuolo la modalità, che deve essere
forfetaria, di determinazione, sempre nell'ambito e nel rispetto
degli esplicitati principi, delle concrete misure di tassazione", le
ordinanze reputano le disposizioni denunciate in contrasto con
l'art. 76 della Costituzione;
che, inoltre, il giudice a quo assume violato anche l'art. 23
della Costituzione, in virtù del quale "condizione essenziale per la
legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione
patrimoniale è che la stessa sia imposta in base alla legge", sì da
non consentire alla "legge che attribuisca ad un ente il potere di
imporre una prestazione patrimoniale" di "lasciare all'arbitrio
dell'ente impositore medesimo la determinazione della prestazione";
che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 838 del
registro ordinanze 2000, è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale, con argomenti sviluppati più diffusamente con la
memoria illustrativa depositata nell'imminenza della camera di
consiglio, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza,
ovvero, da ultimo, per la manifesta infondatezza della sollevata
questione;
che, con ordinanza del 5 giugno 2000 (pervenuta alla Corte il
19 febbraio 2001 ed iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2001) -
emessa nel corso del giudizio promosso dall'ENEL S.p.A. avverso
l'avviso di accertamento con il quale veniva determinata, per l'anno
1997, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche della
provincia di Alessandria - anche la Commissione tributaria
provinciale di Alessandria ha sollevato questione di legittimità
dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, "per violazione dell'art. 76, primo comma, della
Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992,
n. 421, art. 4, comma 4" (rectius: art. 4, comma 4, lettera b, numero
1);
che il rimettente - affermata la rilevanza della proposta
questione, da reputare non venuta meno per effetto dell'art. 31 della
legge n. 448 del 1998 - lamenta il mancato rispetto da parte del
legislatore delegato dei criteri fissati, per la determinazione della
tassa per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo,
dall'art. 4, comma 4, sopra citato, posto che il medesimo "si è
attenuto unicamente al criterio forfetario ed ha aumentato la
tassazione ben oltre il 50, come appare dal confronto fra le attuali
misure delle tasse e quelle precedentemente in vigore";
che si è costituita la provincia di Alessandria, parte
convenuta nel giudizio a quo - per sentir dichiarare
l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza della proposta
questione, rilevando, con la memoria successivamente depositata, che,
con la sentenza n. 96 del 2001 della Corte costituzionale, è stata
già dichiarata non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 507 del 1993, per asserita violazione dell'art. 76 della
Costituzione;
che è intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo, anche con successiva memoria, per
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Considerato, in via preliminare, che le ordinanze denunciano le
medesime disposizioni sotto profili in parte analoghi o, comunque,
connessi, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
con un'unica pronuncia;
che, quanto alle censure di violazione dell'art. 76 della
Costituzione, sollevate da tutte le ordinanze, va rilevato che le
medesime sono prospettate negli stessi termini già esaminati da
questa Corte con la sentenza n. 96 del 2001;
che, in quell'occasione, si è esclusa detta violazione
reputando erroneo l'assunto interpretativo - seguito anche dagli
attuali rimettenti - secondo il quale la legge delega n. 421 del 1992
avrebbe dettato, anche perle occupazioni degli "spazi soprastanti e
sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e
simili", imedesimi criteri di disciplina della generalità delle
fattispecie impositive, di cui all'art. 4, comma 4, lettera b),
numero 1;
che, difatti, rispetto alla menzionata peculiare tipologia di
occupazione, la stessa legge delega "ha ritenuto, invece, di
riservare un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b),
ponendo, come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il
criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire
attraverso parametri significativi" (così la citata sentenza n. 96
del 2001);
che, pertanto, non adducendo i giudici a quibus profili o
argomenti di doglianza nuovi rispetto a quelli già scrutinati, o
comunque tali da indurre la Corte ad un diverso avviso, le questioni
medesime vanno dichiarate manifestamente infondate;
che, quanto alla censura di violazione dell'art. 23 della
Costituzione, ulteriormente prospettata dalle due ordinanze emesse
dalla commissione tributaria provinciale di Ancona, va rammentato
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio
della riserva di legge, di cui al predetto articolo, va inteso in
senso relativo, ponendo al legislatore l'obbligo di determinare
preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee
generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (così,
da ultimo, ordinanza n. 7 del 2001);
che il rimettente, nell'assumere in modo del tutto generico
l'esistenza di un "arbitrio dell'ente impositore" nello stabilire la
misura della tassa, non considera che il denunciato art. 47 detta
specifici criteri per l'imposizione, disponendo che la TOSAP vada
determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per
la parte di esse effettivamente occupate, secondo precisi limiti
minimi e massimi di tassazione, e ciò in armonia con il criterio,
dettato dalla legge delega, della commisurazione secondo "parametri
significativi", da intendersi, secondo quanto rilevato ancora nella
menzionata sentenza n. 96 del 2001, come "espressivi della peculiare
natura dell'occupazione", sì da richiedere un metodo "ispirato a
regole di sinteticità e di omnicomprensività, alternative rispetto
agli altri criteri formulati in via generale, connotati dalla
pluralità e dalla analiticità degli elementi presi a riferimento";
che, in virtù di quanto evidenziato, la proposta questione
va, quindi, dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale),
sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione,
dallacommissione tributaria provinciale di Ancona con le due
ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 47, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla commissione
tributaria provinciale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:323 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte