Ordinanza n. 324/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, terzo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con
ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Sanremo, iscritta al n. 583 del registro ordinanze
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39
dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gandolfo
Corrado - il quale lamentava che ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per l'anno 1974 non fosse stato riconosciuto in
detrazione un costo sopportato dalla sua impresa ma di cui egli aveva
omesso la registrazione nei libri contabili - la Commissione
tributaria di primo grado di Sanremo con ordinanza del 15 dicembre
1980 (reg. ord. n. 583 del 1982) sollevava, in riferimento agli artt.
3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
74, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale escludeva
la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non
registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali;
che, ad avviso della Commissione, mentre dal complesso delle
disposizioni del d.P.R. cit. sembrava dover essere soggetto ad irpef
solo l'utile netto delle imprese, ossia il ricavo depurato da ogni
costo, la norma impugnata, escludendo la detrazione dei costi non
registrati, sembrava ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.),
di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e di capacità contributiva
(art. 53 Cost.);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata
con sentenza n. 186 del 1982, con cui questa Corte ha osservato che
l'impugnato art. 74 tutela l'interesse dell'Amministrazione delle
finanze, ammettendo la deduzione dei soli costi debitamente provati,
con ciò non introducendo alcuna odiosa discriminazione ma imponendo
un ragionevole onere al contribuente e non violando neppure l'art. 24
Cost., in quanto norma di diritto sostanziale e non processuale;
Visti gli artt. 26 l. 11 maggio 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 74, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.
597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con l'ordinanza
indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sent. n. 186 del
1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte