Ordinanza n. 324/1988
Altra decisione · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina relativa
alla dichiarazione di delinquenza abituale e dell'art. 109, primo
capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30
settembre 1985 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di
Firenze, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di
"delinquenza abituale" nonché dell'art. 109, primo cpv., c.p., in
relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che:
a) la "disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza
abituale" sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui
prevede la ultrattività nel tempo della qualificazione di
pericolosità che si esprime nella dichiarazione stessa, nonché
nella parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari
e gravi effetti che ad essa conseguono;
b) l'art. 109, primo cpv., c.p. sarebbe costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di
abitualità può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo
l'esecuzione della pena;
Considerato che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza è
entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale è
stata introdotta una nuova disciplina in tema di accertamento della
pericolosità ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza che
occorre quindi che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione
della rilevanza della questione proposta;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza
presso il tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 17 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte