Ordinanza n. 324/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 597/1973
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 21
novembre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa
sul ricorso proposto da Belli Cesare ed altri contro l'Ufficio delle
imposte dirette di Pontedera, iscritta al n. 183 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Pisa, sul ricorso proposto
da Belli Cesare ed altri contro Ufficio delle imposte dirette di
Pontedera (reg. ord. n. 183/1990), è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, nella parte in cui stabilisce una presunzione
assoluta dell'intento speculativo sul solo decorso del termine
quinquennale fra la data di acquisto e quella di vendita del bene,
con riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 2, punto 5,
legge 9 ottobre 1971, n. 825, il quale non prevederebbe tale criterio
probatorio, né la possibilità per il legislatore delegato di dare
una definizione sostanziale della plusvalenza speculativa diversa da
quella che si fonda sulla effettiva e reale finalità speculativa
dell'operazione;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta in
giudizio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la
manifesta infondatezza della questione già respinta dalla Corte con
ordinanza n. 528 del 1989;
Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura, la Corte ha già
dichiarato manifestamente infondata medesima questione, ritenendo che
"il potere conferito al legislatore delegato dalla legge n. 285 del
1971 comprende la possibilità di regolare l'intera materia
dell'imposta sul reddito con criteri discrezionali" e che "il
ritenuto fine speculativo delle operazioni de quibus corrisponde non
irragionevolmente alla realtà socio-economica, secondo l'ordinaria
finalità degli atti presi in considerazione" (cfr. ordinanza,
appunto, n. 528 del 1989);
che, non sussistendo argomenti nuovi o valide ragioni per mutare
tale orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della
questione di costituzionalità dell'art. 76, terzo comma, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 (v. comunque, ora, l'art. 81 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in
relazione all'art. 2, punto 5, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pisa con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte