Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.P.R. 915/1982

citata

  • art. 6legge 441/1987
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo

comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n.

6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in

attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni

amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini),

come modificato dall'art. 13 della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni

alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo

smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982,

n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441), promosso con

ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal Pretore di Modena - Sezione

distaccata di Sassuolo - nel procedimento penale a carico di Catelani

Bruna, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visti l'atto di costituzione di Catelani Bruna nonché l'atto

d'intervento della Regione Emilia-Romagna;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo

- nel procedimento penale a carico di Castellani Bruna, imputata del

reato previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 (stoccaggio

provvisorio di rifiuti tossici senza autorizzazione), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma,

della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, come

modificato dall'art. 13 della legge della stessa Regione 26 luglio

1988, n. 29, nella parte in cui esclude la necessità

dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lettera d), del

d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici

e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli

lavorativi;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 117,

25, secondo comma, e 3 della Costituzione, per avere la Regione

legiferato in materia di competenza statale e penalmente sanzionata,

e creata una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni

analoghe (accumuli temporanei interni ed accumuli temporanei

esterni);

che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha

rilevato la legittimità della distinzione tra accumulo provvisorio

di rifiuti all'interno dello stabilimento e stoccaggio provvisorio;

la competenza della Regione a legiferare in materia ponendo delle

distinzioni fra le fattispecie previste dalla legge statale e

stabilendo, per alcune di esse, solo sanzioni amministrative in luogo

di quelle penali, onde la infondatezza della questione;

che è intervenuta anche la Regione Emilia-Romagna la quale ha

contestato l'interpretazione data dal giudice remittente, sostenendo

la legittimità del suo intervento legislativo; in subordine, ha

chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale

degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. n. 915 del 1982,

interpretati nel senso del giudice a quo, per violazione dell'art.

76, secondo comma, e 3 della Costituzione, essendosi violati i

principi della legge - delega che riserva le sanzioni penali alle

fattispecie più gravi; ha concluso per infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 213 del 1991, ha

già dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata la quale pertanto è stata espugnata dall'ordinamento;

che, quindi, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

che con la stessa sentenza non si è ritenuto di accogliere la

richiesta della Regione di sollevare di ufficio la questione di

costituzionalità della disposizione censurata non esistendo più la

norma impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge

regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della

Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del

d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative

alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come

modificato dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26

luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27

gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in

attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23

ottobre 1987, n. 441), nella parte in cui detta norma esclude la

necessità dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lettera

d), del d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo temporaneo di rifiuti

tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi

cicli lavorativi, in riferimento agli artt. 117, 25, secondo comma, e

3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena - Sezione

distaccata di Sassuolo - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte