Ordinanza n. 324/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13d.P.R. 915/1982
usata come parametro
citata
- art. 6legge 441/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo
comma, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n.
6 (Intervento della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in
attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni
amministrative alle province ed al comitato circondariale di Rimini),
come modificato dall'art. 13 della legge regionale
dell'Emilia-Romagna 26 luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo
smaltimento dei rifiuti in attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915, e della legge 23 ottobre 1987, n. 441), promosso con
ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal Pretore di Modena - Sezione
distaccata di Sassuolo - nel procedimento penale a carico di Catelani
Bruna, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visti l'atto di costituzione di Catelani Bruna nonché l'atto
d'intervento della Regione Emilia-Romagna;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo
- nel procedimento penale a carico di Castellani Bruna, imputata del
reato previsto dall'art. 26 del d.P.R. n. 915 del 1982 (stoccaggio
provvisorio di rifiuti tossici senza autorizzazione), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma,
della legge regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6, come
modificato dall'art. 13 della legge della stessa Regione 26 luglio
1988, n. 29, nella parte in cui esclude la necessità
dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lettera d), del
d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici
e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli
lavorativi;
che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 117,
25, secondo comma, e 3 della Costituzione, per avere la Regione
legiferato in materia di competenza statale e penalmente sanzionata,
e creata una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni
analoghe (accumuli temporanei interni ed accumuli temporanei
esterni);
che nel giudizio si è costituita la parte privata, la quale ha
rilevato la legittimità della distinzione tra accumulo provvisorio
di rifiuti all'interno dello stabilimento e stoccaggio provvisorio;
la competenza della Regione a legiferare in materia ponendo delle
distinzioni fra le fattispecie previste dalla legge statale e
stabilendo, per alcune di esse, solo sanzioni amministrative in luogo
di quelle penali, onde la infondatezza della questione;
che è intervenuta anche la Regione Emilia-Romagna la quale ha
contestato l'interpretazione data dal giudice remittente, sostenendo
la legittimità del suo intervento legislativo; in subordine, ha
chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale
degli artt. 16, primo comma, e 26 del d.P.R. n. 915 del 1982,
interpretati nel senso del giudice a quo, per violazione dell'art.
76, secondo comma, e 3 della Costituzione, essendosi violati i
principi della legge - delega che riserva le sanzioni penali alle
fattispecie più gravi; ha concluso per infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 213 del 1991, ha
già dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata la quale pertanto è stata espugnata dall'ordinamento;
che, quindi, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
che con la stessa sentenza non si è ritenuto di accogliere la
richiesta della Regione di sollevare di ufficio la questione di
costituzionalità della disposizione censurata non esistendo più la
norma impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge
regionale dell'Emilia-Romagna 27 gennaio 1986, n. 6 (Intervento della
Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative
alle province ed al comitato circondariale di Rimini), come
modificato dall'art. 13 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 26
luglio 1988, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27
gennaio 1986, n. 6, recante norme sullo smaltimento dei rifiuti in
attuazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e della legge 23
ottobre 1987, n. 441), nella parte in cui detta norma esclude la
necessità dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 6, lettera
d), del d.P.R. n. 915 del 1982, per l'accumulo temporaneo di rifiuti
tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi
cicli lavorativi, in riferimento agli artt. 117, 25, secondo comma, e
3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena - Sezione
distaccata di Sassuolo - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte