Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16legge 121/1981
  • art. 36legge 121/1981

usata come parametro

citata

  • art. 16d.P.R. 336/1982
  • art. 1legge 569/1982
  • art. 26d.P.R. 1088/1959
  • art. 1legge 627/1975
  • art. 15legge 212/1983
  • art. 1legge 212/1983
  • art. 4legge 212/1983
  • art. 24legge 212/1983
  • art. 13legge 53/1989
  • art. 76legge 460/1958

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 36,

punto X, n. 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), promosso con

ordinanza emessa il 20 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo

regionale per l'Abruzzo, l'Aquila, sui ricorsi riuniti preposti da

Fontana Osvaldo ed altro contro il Comando generale del Corpo della

guardia di finanza, iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che due appuntati scelti della guardia di finanza, da

tempo risultati idonei per il conferimento del grado di vice

brigadiere, ma non nominati in detto grado per carenza di posti,

hanno contestato il mancato inquadramento favorevole da essi

richiesto in applicazione della normativa relativa al nuovo

ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (d.P.R. 24

aprile 1982, n. 336 - art. 16), all'uopo impugnando i provvedimenti

negativi emessi nei loro confronti dall'amministrazione di

appartenenza;

che, nel corso del relativo giudizio, il TAR per l'Abruzzo, con

ordinanza del 20 maggio 1992, dopo aver rilevato che il nuovo

ordinamento della Polizia di Stato ha previsto l'inquadramento nella

seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, (corrispondente all'

ex grado di brigadiere) anche in soprannumero, degli appuntati del

disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovavano

- a suo dire - nelle stesse condizioni dei ricorrenti, solleva

questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 (che

contempla nelle "forze di polizia" anche il Corpo della guardia di

finanza) e 36, punto X, n. 3 (che riconosce lo scorrimento ad un

grado superiore per taluni appartenenti alla Polizia di Stato) della

legge 1° aprile 1981 n. 121 - nell'assunto che dette norme non

possono, allo stato, essere estese al personale della guardia di

finanza - "nella parte in cui (esse) non prevedono la possibilità di

inquadramento nel grado di vicebrigadiere (recte: brigadiere) degli

appuntati appartenenti al Corpo della guardia di finanza che

risultano in possesso dell'idoneità al grado superiore";

che viene denunciato il contrasto delle norme impugnate con

l'art. 3 della Costituzione, a causa del diverso trattamento che

sarebbe riservato a dipendenti di pari posizione in relazione al

corpo o all'amministrazione di appartenenza, nonché con l'art. 97

della Costituzione, per violazione del principio di imparzialità

della pubblica amministrazione;

che non si sono costituite le parti private, mentre è

intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio di ministri, per

il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

l'infondatezza del ricorso in ragione della oggettiva diversità

delle situazioni prese a raffronto.

Considerato che va preliminarmente rilevata nell'ordinanza di

rimessione la non conformità tra il dispositivo, ove si lamenta la

mancata previsione dell'inquadramento nel grado di "vicebrigadiere",

e la motivazione, che viceversa in più punti si riferisce

all'avanzamento al grado di "brigadiere";

che peraltro è possibile intendere nel suo esatto senso la

locuzione adoperata nel dispositivo dell'ordinanza, all'uopo

rettificandola, poiché la norma transitoria presa a raffronto per il

personale della Polizia di Stato fa riferimento alla "seconda

qualifica del ruolo dei sovrintendenti", corrispondente, secondo la

tabella di equiparazione allegata alla legge n. 121 del 1981, al

grado di brigadiere sia del disciolto corpo della guardia di pubblica

sicurezza che delle altre forze di polizia, ed è perciò da

ritenersi che a tale grado il giudice a quo abbia inteso riferirsi;

che, ai fini della comprensione della questione nei suoi esatti

termini, occorre ricordare che la legge n. 121 del 1981 ha operato un

radicale mutamento dello stato giuridico del personale del disciolto

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che è stato

smilitarizzato ed è stato dotato di un ordinamento speciale (art.

3), adottando nel contempo una disciplina transitoria, destinata ad

esaurire i propri effetti in breve tempo, intesa a salvaguardare

professionalità e posizioni specifiche di talune categorie di

personale coinvolto nella modifica ordinamentale;

che la stessa legge n. 121 del 1981 - pur avendo "normativamente

unificato dal punto di vista funzionale" le forze di polizia (art.

16), ivi compresa la guardia di finanza, in ragione della

specificità del servizio, cui tutte sono destinate, il che

giustifica l'attribuzione del "trattamento economico stabilito con

riferimento a quelle funzioni e secondo le medesime modalità" (ord.

n. 91 del 1993) - ha nello stesso tempo lasciati immutati i

"rispettivi ordinamenti e dipendenze", nell'evidente presupposto

della disomogeneità del personale facente parte di quelle forze,

alcune delle quali, come appunto l'Arma dei Carabinieri e la Guardia

di finanza, mantengono lo status militare, mentre altre per effetto

della smilitarizzazione hanno acquisito lo status di personale civile

(come la Polizia di Stato e, da ultimo, per effetto della legge 15

dicembre 1990 n. 395, il corpo di polizia penitenziaria a seguito

dello scioglimento del corpo degli agenti di custodia);

che, una volta fatti salvi i rispettivi ordinamenti delle varie

forze di polizia, permangono necessariamente differenti sistemi di

avanzamento che la legge n. 121 del 1981 non ha inteso in alcun modo

rendere uniformi, essendosi limitata ad "estendere" il trattamento

economico dell'una categoria di personale alle altre, previa

un'operazione di equiparazione sulla base del "criterio funzionale"

che è il "solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore

comune delle funzioni, il trattamento economico del personale

inquadrato nei rispettivi apparati secondo articolazioni diverse"

(sentenza n. 277 del 1991);

che la questione di legittimità costituzionale ora proposta

coinvolge invece il sistema di avanzamento di parte del personale

della guardia di Finanza, che si vorrebbe assimilare a quello

previsto per alcune categorie del personale della Polizia di Stato,

in sede di prima applicazione della nuova disciplina e quindi, in via

transitoria, per regolare il passaggio al nuovo ordinamento;

che, pertanto, il petitum rivolto a questa Corte tende ad una

pronuncia additiva che estenda agli appartenenti al Corpo della

guardia di finanza una delle disposizioni transitorie della legge

concernente la polizia di Stato, per consentire loro il passaggio da

un ruolo (quello degli appuntati) ad un altro (quello dei

sottufficiali) e per di più non al grado iniziale di questo

(vicebrigadiere), bensì a quello successivo (brigadiere), venendosi

così ad incidere in una materia (quella dell'inquadramento e della

progressione in carriera dei dipendenti pubblici), per la quale

questa Corte ha già più volte riconosciuto un'ampia

discrezionalità al legislatore (sent.nn. 219 del 1993, 964 del 1988,

524 del 1987 99 del 1986, 81 del 1983), nella specie, non

irragionevolmente esercitata in relazione alla specificità del

mutamento ordinamentale della Polizia di Stato;

che, inoltre, si è in presenza di situazioni non comparabili

poiché, mentre l'ordinamento della guardia di finanza prevede che il

personale, non appartenente alle categorie degli ufficiali, sia

inquadrato in due ruoli, rispettivamente quello dei sottufficiali e

quello degli appuntati e finanzieri, per la Polizia di Stato l'art.

36 della legge n. 121 del 1981 (e i conseguenti provvedimenti

attuativi costituiti dai d.P.R. 24 aprile 1982 nn. 335 e 336) ha

disposto, in luogo dei due ruoli di personale sottoordinato (già

sottufficiali ed appuntati e guardie), l'istituzione di quattro

distinti ruoli, rispettivamente degli agenti, degli assistenti (poi

riuniti in un unico ruolo dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982 n.

569), dei sovrintendenti e degli ispettori, ai quali ultimi sono

stati per di più attribuiti compiti e funzioni del tutto nuovi in

quanto "diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti" (art.

26 d.P.R. n. 335 del 1982 cit.);

che, quanto ai sistemi di avanzamento, il d.P.R. 26 agosto 1959

n. 1088 aveva previsto per la progressione in carriera dei

sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza la

formazione di quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta, secondo

la comune disciplina vigente per il personale militare,e le leggi che

si sono succedute (legge 11 dicembre 1975 n. 627: art. 1 e 15; legge

10 maggio 1983 n. 212: art. 1,4,24 e titolo III), pur recando

significative modifiche, hanno mantenuto il sistema dei quadri di

avanzamento per la progressione in carriera dei sottufficiali,

confermandone il reclutamento, al grado iniziale di vicebrigadiere,

tramite pubblico concorso, cui ammettere, per una certa percentuale

dei posti disponibili, gli appuntati e gli appuntati scelti, fino

alla legge 1 febbraio 1989 n. 53 che, nel prevedere "per il personale

appartenente al ruolo finanzieri e appuntati" l'avanzamento ad

anzianità e a ruolo aperto (art. 13), ha ribadito per la

progressione degli appuntati scelti il sistema del concorso pubblico

per titoli ed esami riservando ad essi tre decimi dei posti

disponibili in organico, e disponendo che la promozione abbia luogo

dopo la frequenza di un corso speciale di sei mesi;

che, per il soppresso Corpo della guardia di pubblica sicurezza,

la legge 3 aprile 1958 n. 460 (con le modifiche successivamente

introdotte) aveva previsto il conferimento del grado di

vicebrigadiere (artt. 76 e seg.) mediante concorso per esami o esame

di idoneità o scrutinio ad anzianità congiunta al merito, secondo

le percentuali dei posti disponibili ivi specificate, per le diverse

categorie di appuntati e guardie, ed ora, per la Polizia di Stato, la

legge n. 121 del 1981 ha dettato norme che si conformano, per la

progressione in carriera dei dipendenti, a quelle in vigore per il

personale civile dello Stato;

che, quindi, non sussiste il presupposto della omogeneità di

situazioni e di sistemi su cui si basa la ordinanza di rimessione;

che la questione è pertanto manifestamente infondata sia in

relazione all'art. 3 della Costituzione, essendo il diverso

trattamento giuridico giustificato da situazioni difformi, sia in

riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché non può

invocarsi la violazione del principio di imparzialità in presenza di

discipline, che pur diverse, non sono né incongrue, né arbitrarie

(sent. n. 331 del 1988).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 16 e 36, punto X, n. 3 della legge 1

aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per

l'Abruzzo, l'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte