Ordinanza n. 324/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 121/1981
- art. 36legge 121/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 16d.P.R. 336/1982
- art. 1legge 569/1982
- art. 26d.P.R. 1088/1959
- art. 1legge 627/1975
- art. 15legge 212/1983
- art. 1legge 212/1983
- art. 4legge 212/1983
- art. 24legge 212/1983
- art. 13legge 53/1989
- art. 76legge 460/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 36,
punto X, n. 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), promosso con
ordinanza emessa il 20 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo
regionale per l'Abruzzo, l'Aquila, sui ricorsi riuniti preposti da
Fontana Osvaldo ed altro contro il Comando generale del Corpo della
guardia di finanza, iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che due appuntati scelti della guardia di finanza, da
tempo risultati idonei per il conferimento del grado di vice
brigadiere, ma non nominati in detto grado per carenza di posti,
hanno contestato il mancato inquadramento favorevole da essi
richiesto in applicazione della normativa relativa al nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (d.P.R. 24
aprile 1982, n. 336 - art. 16), all'uopo impugnando i provvedimenti
negativi emessi nei loro confronti dall'amministrazione di
appartenenza;
che, nel corso del relativo giudizio, il TAR per l'Abruzzo, con
ordinanza del 20 maggio 1992, dopo aver rilevato che il nuovo
ordinamento della Polizia di Stato ha previsto l'inquadramento nella
seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti, (corrispondente all'
ex grado di brigadiere) anche in soprannumero, degli appuntati del
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si trovavano
- a suo dire - nelle stesse condizioni dei ricorrenti, solleva
questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 (che
contempla nelle "forze di polizia" anche il Corpo della guardia di
finanza) e 36, punto X, n. 3 (che riconosce lo scorrimento ad un
grado superiore per taluni appartenenti alla Polizia di Stato) della
legge 1° aprile 1981 n. 121 - nell'assunto che dette norme non
possono, allo stato, essere estese al personale della guardia di
finanza - "nella parte in cui (esse) non prevedono la possibilità di
inquadramento nel grado di vicebrigadiere (recte: brigadiere) degli
appuntati appartenenti al Corpo della guardia di finanza che
risultano in possesso dell'idoneità al grado superiore";
che viene denunciato il contrasto delle norme impugnate con
l'art. 3 della Costituzione, a causa del diverso trattamento che
sarebbe riservato a dipendenti di pari posizione in relazione al
corpo o all'amministrazione di appartenenza, nonché con l'art. 97
della Costituzione, per violazione del principio di imparzialità
della pubblica amministrazione;
che non si sono costituite le parti private, mentre è
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio di ministri, per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'infondatezza del ricorso in ragione della oggettiva diversità
delle situazioni prese a raffronto.
Considerato che va preliminarmente rilevata nell'ordinanza di
rimessione la non conformità tra il dispositivo, ove si lamenta la
mancata previsione dell'inquadramento nel grado di "vicebrigadiere",
e la motivazione, che viceversa in più punti si riferisce
all'avanzamento al grado di "brigadiere";
che peraltro è possibile intendere nel suo esatto senso la
locuzione adoperata nel dispositivo dell'ordinanza, all'uopo
rettificandola, poiché la norma transitoria presa a raffronto per il
personale della Polizia di Stato fa riferimento alla "seconda
qualifica del ruolo dei sovrintendenti", corrispondente, secondo la
tabella di equiparazione allegata alla legge n. 121 del 1981, al
grado di brigadiere sia del disciolto corpo della guardia di pubblica
sicurezza che delle altre forze di polizia, ed è perciò da
ritenersi che a tale grado il giudice a quo abbia inteso riferirsi;
che, ai fini della comprensione della questione nei suoi esatti
termini, occorre ricordare che la legge n. 121 del 1981 ha operato un
radicale mutamento dello stato giuridico del personale del disciolto
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che è stato
smilitarizzato ed è stato dotato di un ordinamento speciale (art.
3), adottando nel contempo una disciplina transitoria, destinata ad
esaurire i propri effetti in breve tempo, intesa a salvaguardare
professionalità e posizioni specifiche di talune categorie di
personale coinvolto nella modifica ordinamentale;
che la stessa legge n. 121 del 1981 - pur avendo "normativamente
unificato dal punto di vista funzionale" le forze di polizia (art.
16), ivi compresa la guardia di finanza, in ragione della
specificità del servizio, cui tutte sono destinate, il che
giustifica l'attribuzione del "trattamento economico stabilito con
riferimento a quelle funzioni e secondo le medesime modalità" (ord.
n. 91 del 1993) - ha nello stesso tempo lasciati immutati i
"rispettivi ordinamenti e dipendenze", nell'evidente presupposto
della disomogeneità del personale facente parte di quelle forze,
alcune delle quali, come appunto l'Arma dei Carabinieri e la Guardia
di finanza, mantengono lo status militare, mentre altre per effetto
della smilitarizzazione hanno acquisito lo status di personale civile
(come la Polizia di Stato e, da ultimo, per effetto della legge 15
dicembre 1990 n. 395, il corpo di polizia penitenziaria a seguito
dello scioglimento del corpo degli agenti di custodia);
che, una volta fatti salvi i rispettivi ordinamenti delle varie
forze di polizia, permangono necessariamente differenti sistemi di
avanzamento che la legge n. 121 del 1981 non ha inteso in alcun modo
rendere uniformi, essendosi limitata ad "estendere" il trattamento
economico dell'una categoria di personale alle altre, previa
un'operazione di equiparazione sulla base del "criterio funzionale"
che è il "solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore
comune delle funzioni, il trattamento economico del personale
inquadrato nei rispettivi apparati secondo articolazioni diverse"
(sentenza n. 277 del 1991);
che la questione di legittimità costituzionale ora proposta
coinvolge invece il sistema di avanzamento di parte del personale
della guardia di Finanza, che si vorrebbe assimilare a quello
previsto per alcune categorie del personale della Polizia di Stato,
in sede di prima applicazione della nuova disciplina e quindi, in via
transitoria, per regolare il passaggio al nuovo ordinamento;
che, pertanto, il petitum rivolto a questa Corte tende ad una
pronuncia additiva che estenda agli appartenenti al Corpo della
guardia di finanza una delle disposizioni transitorie della legge
concernente la polizia di Stato, per consentire loro il passaggio da
un ruolo (quello degli appuntati) ad un altro (quello dei
sottufficiali) e per di più non al grado iniziale di questo
(vicebrigadiere), bensì a quello successivo (brigadiere), venendosi
così ad incidere in una materia (quella dell'inquadramento e della
progressione in carriera dei dipendenti pubblici), per la quale
questa Corte ha già più volte riconosciuto un'ampia
discrezionalità al legislatore (sent.nn. 219 del 1993, 964 del 1988,
524 del 1987 99 del 1986, 81 del 1983), nella specie, non
irragionevolmente esercitata in relazione alla specificità del
mutamento ordinamentale della Polizia di Stato;
che, inoltre, si è in presenza di situazioni non comparabili
poiché, mentre l'ordinamento della guardia di finanza prevede che il
personale, non appartenente alle categorie degli ufficiali, sia
inquadrato in due ruoli, rispettivamente quello dei sottufficiali e
quello degli appuntati e finanzieri, per la Polizia di Stato l'art.
36 della legge n. 121 del 1981 (e i conseguenti provvedimenti
attuativi costituiti dai d.P.R. 24 aprile 1982 nn. 335 e 336) ha
disposto, in luogo dei due ruoli di personale sottoordinato (già
sottufficiali ed appuntati e guardie), l'istituzione di quattro
distinti ruoli, rispettivamente degli agenti, degli assistenti (poi
riuniti in un unico ruolo dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982 n.
569), dei sovrintendenti e degli ispettori, ai quali ultimi sono
stati per di più attribuiti compiti e funzioni del tutto nuovi in
quanto "diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti" (art.
26 d.P.R. n. 335 del 1982 cit.);
che, quanto ai sistemi di avanzamento, il d.P.R. 26 agosto 1959
n. 1088 aveva previsto per la progressione in carriera dei
sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza la
formazione di quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta, secondo
la comune disciplina vigente per il personale militare,e le leggi che
si sono succedute (legge 11 dicembre 1975 n. 627: art. 1 e 15; legge
10 maggio 1983 n. 212: art. 1,4,24 e titolo III), pur recando
significative modifiche, hanno mantenuto il sistema dei quadri di
avanzamento per la progressione in carriera dei sottufficiali,
confermandone il reclutamento, al grado iniziale di vicebrigadiere,
tramite pubblico concorso, cui ammettere, per una certa percentuale
dei posti disponibili, gli appuntati e gli appuntati scelti, fino
alla legge 1 febbraio 1989 n. 53 che, nel prevedere "per il personale
appartenente al ruolo finanzieri e appuntati" l'avanzamento ad
anzianità e a ruolo aperto (art. 13), ha ribadito per la
progressione degli appuntati scelti il sistema del concorso pubblico
per titoli ed esami riservando ad essi tre decimi dei posti
disponibili in organico, e disponendo che la promozione abbia luogo
dopo la frequenza di un corso speciale di sei mesi;
che, per il soppresso Corpo della guardia di pubblica sicurezza,
la legge 3 aprile 1958 n. 460 (con le modifiche successivamente
introdotte) aveva previsto il conferimento del grado di
vicebrigadiere (artt. 76 e seg.) mediante concorso per esami o esame
di idoneità o scrutinio ad anzianità congiunta al merito, secondo
le percentuali dei posti disponibili ivi specificate, per le diverse
categorie di appuntati e guardie, ed ora, per la Polizia di Stato, la
legge n. 121 del 1981 ha dettato norme che si conformano, per la
progressione in carriera dei dipendenti, a quelle in vigore per il
personale civile dello Stato;
che, quindi, non sussiste il presupposto della omogeneità di
situazioni e di sistemi su cui si basa la ordinanza di rimessione;
che la questione è pertanto manifestamente infondata sia in
relazione all'art. 3 della Costituzione, essendo il diverso
trattamento giuridico giustificato da situazioni difformi, sia in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché non può
invocarsi la violazione del principio di imparzialità in presenza di
discipline, che pur diverse, non sono né incongrue, né arbitrarie
(sent. n. 331 del 1988).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 16 e 36, punto X, n. 3 della legge 1
aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Abruzzo, l'Aquila, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte