Ordinanza n. 324/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 310, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16
marzo 1993 dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria
sull'appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di
Reggio Calabria avverso l'ordinanza del giudice per le indagini
preliminari nei confronti di Pannuti Luigi, iscritta al n. 808 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di appello
proposto dal pubblico ministero avverso un'ordinanza del giudice per
le indagini preliminari con la quale era stata rigettata la richiesta
di applicazione di una misura cautelare coercitiva nei confronti di
un indagato, ha sollevato, con ordinanza del 16 marzo 1993 (pervenuta
a questa Corte il 27 dicembre 1993), questione di legittimità
costituzionale dell'art. 310, comma 3, del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 76 della Costituzione;
che ad avviso del rimettente la norma impugnata, la quale
stabilisce che "l'esecuzione della decisione con la quale il
tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una
misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta
definitiva", sarebbe in contrasto:
a) con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della
delega quanto al principio della equiparazione delle posizioni tra
accusa e difesa (art. 2, direttiva 3) della legge-delega n. 81 del
1987), nel raffronto con l'opposta eseguibilità immediata dei
provvedimenti che pongono in libertà l'imputato (o indagato);
b) con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della
delega quanto alla direttiva 59) della legge n. 81 del 1987 citata,
che, prevedendo solo il principio dell'esecuzione immediata dei
provvedimenti liberatori, non avrebbe autorizzato il legislatore
delegato a introdurre l'opposta norma impugnata quanto ai
provvedimenti restrittivi, ed anzi lo avrebbe implicitamente escluso,
avuto riguardo alla novità di simile previsione nel sistema
processuale e alla sua notevole incidenza sulle esigenze fondamentali
di acquisizione probatoria e sviluppo delle indagini sottese alla
cautela, la cui finalità verrebbe ad essere di fatto vanificata da
un provvedimento inutile e addirittura incentivante la fuga o
l'inquinamento dell'indagine;
c) con l'art. 3 della Costituzione, perché "si registra
un'assurda disparità di poteri tra il giudice per le indagini
preliminari ed il tribunale della libertà" accordandosi
l'esecutività alla misura disposta dal giudice per le indagini
preliminari (giudice monocratico), senza previo contraddittorio, e
viceversa negandola alla misura disposta dall'organo collegiale in
sede di appello, all'esito di contraddittorio;
d) con l'art. 13 della Costituzione, per la distorsione che la
norma impugnata, con la riferita prospettiva di vanificazione del
provvedimento, può indurre, nell'ambito delle determinazioni del
giudice d'appello, che devono essere correlate alla complessiva
valutazione del quadro delle esigenze cautelari da effettuarsi al
momento della decisione medesima, pena l'adozione di una misura
svincolata dai criteri (adeguatezza, proporzionalità) legali e
dunque di una restrizione di libertà non giustificata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per una declaratoria di infondatezza delle
questioni;
Considerato che, in relazione all'asserito contrasto con l'art. 76
della Costituzione per violazione della legge-delega, la norma
impugnata rappresenta un adeguato elemento di riempimento e di
completamento delle scelte del legislatore delegante (sentenze n.
237/1993, n. 4/1992) costituendo espressione del principio generale
del processo penale, tradizionalmente definito come effetto
sospensivo dell'impugnazione (art. 588, comma 1, del nuovo codice di
procedura penale);
che l'esplicitazione di detta regola in apposita norma
all'interno della disciplina dell'appello de libertate risulta, nel
nuovo codice, necessitata in ragione della formulazione
dell'antitetica previsione di cui all'art. 588, comma 2, del codice
medesimo; norma, quest'ultima, del tutto nuova ed originata
dall'opportuno intento di concentrare in un principio e ricondurre ad
unità il frammentario quadro della precedente disciplina delle
impugnazioni dei provvedimenti in materia di libertà personale;
che, in questa prospettiva, la norma del nuovo codice impugnata
non risulta innovativa, nel senso dedotto dal giudice a quo, giacché
l'impostazione di sintesi delle norme sopra richiamate, in termini di
regola (effetto sospensivo dell'impugnazione), eccezione (art. 588,
comma 2) e ritorno alla regola (art. 310, comma 3), non differisce,
per questo aspetto, dal precedente sistema: in questo, infatti, la
giurisprudenza, così anteriore come successiva alla legge n. 532 del
1982 istitutiva del tribunale della libertà e del rimedio del
riesame, ha pressoché costantemente affermato l'operatività
dell'effetto sospensivo dell'appello in caso di accoglimento del
gravame del pubblico ministero avverso un provvedimento - del giudice
istruttore - di contenuto favorevole all'imputato (revoca del titolo
detentivo; scarcerazione per qualsiasi motivo; concessione della
libertà provvisoria o remissione in libertà), in applicazione
dell'art. 205 del codice di procedura penale abrogato, corrispondente
all'art. 588, comma 1, del codice vigente;
che i rilievi che precedono, indicativi di una continuità di
disciplina sugli effetti sostanziali dell'impugnazione di un
provvedimento sullo status libertatis, fanno venir meno la premessa
da cui muove l'ordinanza di rinvio, circa l'asserita "novità" della
norma impugnata, per sostenere la violazione del divieto desumibile
dal silenzio del legislatore delegante nella direttiva n. 59) della
legge n. 81 del 1987; difatti la norma impugnata si atteggia come
coerente con il meccanismo delle impugnazioni in generale e altresì
come funzionalmente orientata nella stessa direzione della norma alla
quale fa eccezione (art. 588, comma 2), poiché entrambe si fondano
sul principio del favor libertatis e sull'eccezionalità del ricorso
agli strumenti di restrizione della libertà personale (sentenza n.
349/1993), desumibile proprio dalla direttiva n. 59) citata;
che le considerazioni da ultimo formulate orientano altresì nel
senso della esclusione del profilo di contrasto con il principio di
parità delle parti nel processo penale, poiché, diversamente da
quanto sostiene il giudice rimettente, l'accordato rilievo al favor
libertatis costituisce motivo idoneo e sufficiente alla
diversificazione di disciplina quanto alla eseguibilità immediata o
meno dei provvedimenti di contenuto rispettivamente liberatorio o
restrittivo adottati in sede di appello; non è invero imposta, dal
principio di parità fra le parti invocato, l'assoluta identità di
poteri e posizioni del pubblico ministero e dell'imputato (o
indagato), ed anzi sono consentite quelle alterazioni della parità
necessarie a dare completo sviluppo a esigenze o finalità anch'esse
costituzionalmente rilevanti (sentenze n. 98/1994, n. 363/1991, n.
110/1986);
che, per quanto concerne il riferimento all'art. 3 della
Costituzione, l'ordinanza, sia pur con formulazione incerta, sembra
prospettare due profili, entrambi infondati, e cioè uno di
disparità di trattamento ed uno di irragionevolezza;
che, sotto il primo profilo, va rilevato che tra organi
giurisdizionali non sono configurabili problemi di disparità di
trattamento costituzionalmente rilevanti perché l'art. 3 della
Costituzione concerne l'eguaglianza fra soggetti, un aspetto cioè
non apprezzabile nel confronto tra organi giurisdizionali i cui
poteri sono determinati dalle scelte del legislatore, sindacabili in
riferimento all'art. 3 della Costituzione solo sotto il profilo della
ragionevolezza;
che, sotto questo profilo, va rilevato che il diverso regime di
eseguibilità dei provvedimenti cautelari concernenti la libertà
personale non si basa su una arbitraria determinazione del
legislatore nel connotare i provvedimenti adottati dal giudice per le
indagini preliminari (a quo) in modo difforme da quelli di competenza
del tribunale della libertà (ad quem) in sede di appello, bensì
trova ragionevole spiegazione nella ontologica diversità che
sussiste tra il momento genetico della cautela ed il momento -
necessariamente successivo - del controllo sul suo diniego;
che, infatti, diversa risulta nei due casi l'intensità
dell'urgenza della esecuzione del provvedimento, in ragione della
presenza solo nel primo caso, e non nel secondo, dell'elemento della
c.d. "sorpresa", cui consegue coerentemente un diverso atteggiarsi
delle regole del contraddittorio (sentenza n. 219/1994) ed una
differenziata scansione temporale del procedimento (i termini ex
artt. 310 e 311 c.p.p. essendo di carattere ordinatorio);
che, quindi, in modo non irragionevole il legislatore delegato,
in presenza di questa divaricazione di fondo, ha valorizzato - a
differenza che nel provvedimento del giudice per le indagini
preliminari - la ratio di favore per l'indagato o imputato,
ritenendola prevalente, non sussistendo l'esistenza di quella
"sorpresa" che costituisce la ragione fondante l'esecuzione
immediata, ed esercitando così una opzione, non censurabile in sede
di sindacato di costituzionalità, nel bilanciamento tra - ormai
affievolite - esigenze di operatività della cautela e ragioni di
garanzia, sottolineate, queste ultime, dal dato non indifferente di
una preesistente pronuncia di un organo giurisdizionale reiettiva
della "domanda cautelare" sollecitata dal pubblico ministero;
che, infine, il richiamo del parametro di cui all'art. 13 della
Costituzione risulta inconferente, una volta rispettato - come nella
specie - il canone di riserva alla legge dei presupposti e delle
condizioni di restrizione della libertà personale, non potendo
venire in rilievo, per questo parametro, se non come patologie di
fatto, considerazioni soggettive dell'organo giudicante dissonanti
rispetto a detti presupposti e condizioni;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 310, comma 3, del codice di procedura
penale, sollevata dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria,
con ordinanza del 16 marzo 1993, in riferimento agli artt. 3, 13 e 76
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte