Ordinanza n. 324/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204 del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con
ordinanze emesse il 23 maggio 1996 dal pretore di Salerno, sezione
distaccata di Eboli, il 7 maggio 1996 dal pretore di Siracusa,
sezione distaccata di Noto ed il 22 dicembre 1994 dal pretore di
Lecce, sezione distaccata di Gallipoli, rispettivamente iscritte ai
nn. 974, 1139 e 1370 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 43, prima serie
speciale, dell'anno 1996 ed al n. 3, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il pagamento di una
somma a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme
del codice della strada, il pretore di Salerno, sez. distaccata di
Eboli, con ordinanza emessa il 23 maggio 1996, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui
prevede che il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge
il pagamento di una somma determinata nella misura non inferiore al
doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;
che il giudice rimettente ritiene di dover riproporre la
questione, già decisa dalla Corte costituzionale nel senso della
infondatezza, dal momento che non sarebbe stato considerato che il
potere del giudice dell'opposizione di rideterminare la sanzione
amministrativa può operare soltanto in conseguenza di un
accertamento dell'illegittimo uso, da parte dell'amministrazione
irrogante, dei criteri indicati nell'art. 11 della legge n. 689 del
1981 ovvero in altre disposizioni speciali;
che pertanto, dovendo escludersi che al giudice dell'opposizione
siano conferibili poteri discrezionali di rideterminare in modo nuovo
ed autonomo la sanzione, la norma impugnata si porrebbe in contrasto
con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione in quanto il
timore del raddoppio nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso
si connoterebbe come un "deterrente" alla proposizione del rimedio in
via amministrativa;
che inoltre apparirebbe violato l'art. 3 della Costituzione
poiché solo chi si trova in più agiate condizioni economiche
potrebbe "rischiare" di intraprendere il percorso dell'opposizione in
via giurisdizionale proponendo preventivamente un ricorso
amministrativo destinato, ove respinto, all'irrogazione della
sanzione nella misura del doppio del minimo;
che identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata, con ordinanza emessa il 7 maggio 1996, dal pretore di
Siracusa, sez. distaccata di Noto e dal pretore di Lecce, sez.
distaccata di Gallipoli, con ordinanza emessa in data 22 dicembre
1994, ma pervenuta alla Corte costituzionale il 20 dicembre 1996,
nella quale si denuncia anche il contrasto con l'art. 113 della
Costituzione;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta
infondatezza della questione, rilevando che la pur articolata
motivazione dell'ordinanza di rimessione emessa dal pretore di
Salerno, sez. distaccata di Eboli, non offre argomenti nuovi che
possano indurre la Corte ad un diverso convincimento;
Considerato che data l'identità delle questioni sollevate i
relativi giudizi devono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che identica questione è stata già decisa con la sentenza n.
366 del 1994 e, da ultimo, con la ordinanza n. 268 del 1996 nelle
quali si è rilevato, contrariamente a quanto sostenuto dal pretore
di Eboli, che il giudice, anche quando respinge l'opposizione, non è
vincolato da alcun limite per la determinazione della sanzione, che
ben può essere fissata nella misura corrispondente a quella
"ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della strada;
che negli stessi sensi appare orientata la recente giurisprudenza
della Corte di cassazione, secondo la quale il procedimento
amministrativo di determinazione della sanzione può essere
interamente sostituito dal giudice dell'opposizione cui spetta il
potere di rideterminare autonomamente, prescindendo dalle valutazioni
compiute dall'amministrazione, l'entità della sanzione dovuta per la
concreta violazione;
che infine, con particolare riguardo alla denunciata violazione
del principio di uguaglianza sotto il profilo che solo gli "abbienti"
potrebbero "rischiare" di intraprendere la via del ricorso
amministrativo, va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 366
del 1994, ha precisato che l'opposizione all'autorità giudiziaria
non è subordinata al previo ricorso amministrativo;
che pertanto, non essendo stati addotti nuovi od ulteriori
profili, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore
di Salerno, sez. distaccata di Eboli, dal pretore di Siracusa, sez.
distaccata di Noto e dal pretore di Lecce, sez. distaccata di
Gallipoli con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte