Ordinanza n. 324/2000
Altra decisione · depositata il 21/07/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 354/1998
- art. 3legge 354/1998
usata come parametro
citata
- art. 70legge 488/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 3 e
4, e 3, commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano
triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee
ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari
ferroviari di particolare rilevanza), promosso con ordinanza emessa
il 30 marzo 1999 dalla Corte dei conti - Sezione del controllo, in
riferimento al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica n. 221238 del 31 dicembre 1998, iscritta al
n. 303 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 30 marzo 1999, la Corte dei conti
- Sezione del controllo (I Collegio) ha sollevato, in riferimento
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, e dell'art. 3,
commi 1 e 4, della legge 8 ottobre 1998, n. 354 (Piano triennale per
la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello
Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di
particolare rilevanza);
che il rimettente evidenzia preliminarmente che la predetta
legge, in vista della realizzazione, da parte delle Ferrovie dello
Stato S.p.a., del piano triennale per la soppressione dei passaggi a
livello e degli interventi di potenziamento ed ammodernamento di
particolari itinerari ferroviari, assume a carico dello Stato il
relativo onere finanziario, da ripartire in dieci anni a decorrere
dal 1998, sotto forma di apporto al capitale di detta società,
rispettivamente, per lire 1.100 miliardi di cui 30 miliardi nel 1998,
60 miliardi nel 1999 e 110 miliardi nel 2000 quanto al primo
intervento (art. 1, comma 3) e per lire 2.500 miliardi - di cui 5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e 250 miliardi nel 2000
- quanto al secondo intervento (art. 3, commi 1 e 4);
che l'ordinanza nel rilevare che la legge in argomento
configura interventi finanziari "con caratteristiche di unitarietà e
inscindibilità" osserva, altresì, che essa prevede, per la
copertura degli interventi finanziari in argomento, il ricorso agli
accantonamenti del fondo speciale di parte capitale solo per gli
esercizi compresi nel bilancio triennale 1998-2000, mentre nulla
dispone in ordine agli oneri ricadenti sugli esercizi successivi;
che il rimettente nel richiamare, altresì, la giurisprudenza
della Corte costituzionale (sentenze n. 384 del 1991 e n. 25 del
1993) secondo la quale, ancorché per gli esercizi finanziari
successivi al triennio non sia "necessaria una puntuale indicazione
dei mezzi di copertura", occorre comunque che, "in un'ottica di
equilibrio tendenziale della finanza pubblica, sussista una coerenza
tra gli oneri ricadenti nel bilancio pluriennale e quelli gravanti
sugli esercizi successivi" assume che, nel caso esaminato, l'onere, a
partire dal quarto esercizio, sarà comunque "superiore a quello
dell'ultimo esercizio di massima esposizione del triennio", con una
spesa aggiuntiva di 620 miliardi che non risulterebbe assistita da
adeguata copertura;
che si è costituito in giudizio, in data 16 settembre 1999,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, mentre nell'atto di
intervento ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale
venga dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata,
ha successivamente depositato una memoria nella quale si asserisce
che la questione può reputarsi superata in ragione di un successivo
intervento legislativo, con il quale sono state ridotte le
autorizzazioni di spesa previste dalle disposizioni denunciate.
Considerato che, in effetti, successivamente all'ordinanza in
epigrafe, la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2000), nel determinare (tabella E di cui all'art. 70,
comma 4), le variazioni da apportare al bilancio a legislazione
vigente, ha previsto, per gli esercizi 2001 e 2002, una riduzione
delle autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte
dalle norme della legge n. 354 del 1998 oggetto della questione di
costituzionalità;
che, in via del tutto preliminare, occorre, pertanto,
ordinare, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 488 del
1999, la restituzione degli atti alla Corte dei conti, affinché
valuti, alla luce del menzionato ius superveniens la persistente
rilevanza della questione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il relatore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte