Ordinanza n. 324/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 7legge 413/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso, con
ordinanza emessa il 13 dicembre 2000, dalla commissione tributaria
provinciale di Verbania, sui ricorsi riuniti proposti da Piazzolla
Donato e C. s.n.c. ed altri contro l'ufficio delle entrate di
Verbania, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Verbania ha
sollevato, con ordinanza del 13 dicembre 2000, questione di
legittimità costituzionale "delle norme che regolano il processo
tributario e quindi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546"
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
"in particolare l'art. 7, nella parte in cui non prevedono che il
giudice tributario possa e debba disporre l'accompagnamento coattivo
del terzo inadempiente ad un ordine del giudice al fine di ottenere
informazioni e chiarimenti relativi ad operazioni fiscalmente
rilevanti, in relazione al principio di ragionevolezza (art. 3 della
Costituzione)";
che il rimettente premette che gli avvisi di accertamento,
oggetto dei giudizi riuniti innanzi al medesimo pendenti, si fondano
esclusivamente sulle dichiarazioni di terzi, raccolte
dall'amministrazione finanziaria nella fase amministrativa, relative
a fatture passive emesse in relazione ad operazioni inesistenti, la
cui veridicità è contestata in giudizio, sicché il Collegio, "al
fine di rinnovare e, eventualmente, integrare l'attività istruttoria
svolta dall'ufficio", ha ordinato la comparizione di coloro che
avevano rilasciato le suddette dichiarazioni nella fase
procedimentale;
che il giudice a quo nel dare atto della mancata comparizione
di questi ultimi, benché "tempestivamente e ritualmente convocati",
ritiene che la questione sia rilevante ai fini della decisione,
perché senza la conferma o la ritrattazione delle dichiarazioni
rilasciate dai terzi, la causa non può essere decisa;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, richiamata la
sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2000, il rimettente
osserva che la mancata attribuzione, al giudice tributario, del
potere di disporre l'accompagnamento coattivo dei "terzi che, senza
alcuna giustificazione, non hanno osservato un ordine di un'autorità
giurisdizionale", viola il principio di ragionevolezza, in quanto
vanifica, "con grave pregiudizio anche per la credibilità della
giustizia", il potere del giudice tributario di rinnovare,
eventualmente integrando, l'attività istruttoria svolta
dall'ufficio, nell'ipotesi in cui il contribuente contesti la
veridicità delle dichiarazioni raccolte dall'amministrazione nella
fase procedimentale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la
manifesta infondatezza dellaquestione.
Considerato che la questione investe segnatamente l'art. 7 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
che l'esclusione del potere di disporre l'accompagnamento
coattivo dei terzi che abbiano rilasciato dichiarazioni
all'amministrazione finanziaria è giustificata dalle stesse
caratteristiche del processo tributario, peculiarmente conformato dal
legislatore sotto l'aspetto probatorio (vedi sentenze n. 18 del 2000
e n. 141 del 1998);
che il rimettente, richiedendo la estensione al processo
tributario di una disciplina, quale quella dell'accompagnamento
coattivo, che nel processo civile è essenzialmente preordinata
all'assunzione della prova testimoniale, viene, in definitiva, a
sollecitare, sia pure indirettamente, la introduzione in quel
processo di un mezzo di prova non previsto dal legislatore, senza
prospettare convincenti ragioni di ordine costituzionale che possono
a ciò indurre;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte