Ordinanza n. 324/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal Tribunale di Mondovì con ordinanza del 24 luglio 2001, iscritta
al n. 865 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che nel corso di un procedimento per il reato di cui
all'art. 342 del codice penale il Tribunale di Mondovì ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in
materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia
persona offesa un magistrato si applichi anche ai procedimenti nei
quali detta qualità sia attribuita "ad una istituzione giudiziaria
nel suo complesso" e non al singolo magistrato;
che il giudice a quo premesso che l'imputazione per cui
procede ha per oggetto il reato di oltraggio nei confronti del
Tribunale di Mondovì, inteso quale istituzione di cui fanno parte "i
magistrati deputati per legge all'amministrazione della giustizia"
rileva che il fatto "non è realizzato in danno della singola persona
di un magistrato" ma nei confronti "di tutti coloro che della
suddetta istituzione fanno organicamente, seppure pro tempore parte";
che ad avviso del rimettente l'art. 11 cod. proc. pen. non
considera, ai fini dell'attribuzione della competenza per territorio
al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel
capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge,
il caso in cui persona offesa dal reato non sia il singolo magistrato
ma, come nel delitto di cui all'art. 342 cod. pen., "un'intera
istituzione giudiziaria";
che l'art. 11 cod. proc. pen. potrebbe trovare applicazione
solo ove si ammettesse che il reato per cui si procede leda la
dignità, l'onore o altri diritti facenti capo ai singoli magistrati,
ma nell'imputazione così come formulata non è ravvisabile alcuna
lesione (o messa in pericolo) dei diritti di singoli magistrati, ed
in ogni caso "l'interesse leso è quello di cui all'art. 342, secondo
comma, cod. pen.";
che la norma censurata si porrebbe pertanto in contrasto con
gli artt. 3 e 25 Cost., sotto il profilo della disparità di
trattamento rispetto alla situazione del tutto analoga in cui il
magistrato assume la qualità di persona offesa, sussistendo anche
nel caso di specie le medesime esigenze di garantire la serenità e
obiettività di giudizio e la imparzialità del giudice che stanno a
base della disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che l'Avvocatura, premesso che la qualificazione giuridica
del fatto e l'individuazione dei titolari dell'interesse protetto
sono riservate all'esclusiva valutazione del giudice che procede,
osserva tra l'altro che, ove il tribunale rimettente avesse ritenuto
sussistente un concorrente interesse individuale dei singoli
magistrati, certamente compatibile con la natura potenzialmente
plurioffensiva del delitto di cui all'art. 342 cod. pen.,
l'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. sarebbe stata del tutto
legittima e non certamente frutto di una "integrazione di carattere
analogico o inopinatamente estensivo".
Considerato che il rimettente, muovendo dal presupposto che il
reato di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
è volto a tutelare il Corpo nel suo complesso - nel caso di specie
l'istituzione giudiziaria del Tribunale di Mondovì - e non i singoli
magistrati che ne fanno parte, ritiene che nella situazione
sottoposta al suo esame non sia applicabile la disciplina di cui
all'art. 11 cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente
all'ipotesi in cui ad assumere la qualità di persona offesa sia il
singolo magistrato;
che il giudice a quo solleva pertanto questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. per
violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto i profili
della disparità di trattamento rispetto alla situazione del tutto
analoga in cui il magistrato assume la qualità di persona offesa, e
della lesione del principio del giudice imparziale predeterminato per
legge;
che il giudice a quo trascura di svolgere qualsiasi
considerazione sulle ragioni per cui non ritiene di poter aderire a
quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oltraggio
all'ente collegiale implica anche l'offesa ai singoli soggetti che ne
fanno parte, dal momento che un'unica condotta criminosa può ledere
sia il prestigio della pubblica amministrazione, sia l'onore del
pubblico ufficiale;
che inoltre il rimettente omette di fornire qualsiasi
indicazione sulle concrete modalità di realizzazione della
fattispecie per cui si procede, in base alle quali ha escluso la
portata plurioffensiva della condotta;
che, a prescindere dall'attribuzione della qualità di
persona offesa ai singoli magistrati che compongono il Corpo
giudiziario ai sensi dell'art. 342 cod. pen., va osservato che
l'art. 11 cod. proc. pen. prevede lo spostamento di competenza
territoriale anche quando il magistrato sia danneggiato dal reato e
che neppure su questo aspetto il rimettente fornisce un'idonea
motivazione;
che tali omissioni non consentono a questa Corte di
verificare se la fattispecie per cui si procede non renda possibile
l'applicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, dal Tribunale di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte