Ordinanza n. 325/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.l. 429/1982
- art. 30d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 44Testo unico IVA
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 30 del
d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa
il 6 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Siena, iscritta al n. 1066 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'art. 26 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in
l. 7 agosto 1982 n. 516 e contenente disposizioni
dirette ad agevolare la definizione delle pendenze tributarie,
prevede, quanto all'imposta sul valore aggiunto, la
possibilità per i contribuenti di presentare dichiarazioni
integrative e stabilisce l'estinzione delle controversie qualora
l'imposta risultante da dette dichiarazioni non sia inferiore a
determinati limiti; il successivo art. 30, inoltre, dopo aver fissato
i termini per il versamento, dispone che, in caso di omissione o di
ritardo, l'ufficio proceda alla riscossione, con gli interessi e la
soprattassa di cui all'art. 44, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 633;
che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.r.l. la
Combustibile, la Commissione tributaria di primo grado di Siena con
ordinanza del 6 luglio 1984 (reg. ord. n. 1066 del 1984) sollevava,
in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 26 e 30 citt., dubitando che il
mantenimento dell'effetto estintivo delle suddette dichiarazioni
integrative tanto nel caso che ad esse fosse seguito il versamento
quanto nel caso che il contribuente, come nella specie, non avesse
pagato nulla, integrasse una violazione dei principi di eguaglianza e
di capacità contributiva;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva e
chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;
Considerato che il presupposto su cui si fonda l'ordinanza di
rimessione - ossia quello del pari trattamento tra contribuenti
adempienti e contribuenti morosi - è chiaramente insussistente,
giacché solo i secondi sono tenuti a pagare gli interessi e la
soprattassa di cui sopra; il mantenimento dell'effetto favorevole
alla dichiarazione integrativa anche per i morosi, inoltre, lungi
dall'ostacolare la riscossione del tributo da parte dell'erario, la
rende più spedita attraverso l'eliminazione delle controversie;
che pertanto le censure di violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
si appalesano manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 26 e 30 d.l. 10 luglio 1982 n. 429,
convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di
Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte