Ordinanza n. 325/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31Codice di procedura penale
- art. 31legge 400/1984
- art. 1legge 400/1984
citata
- art. 3Costituzione
- art. 3legge 400/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, ultimo
comma, del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art.
1 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza
penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con
ordinanza emessa il 26 ottobre 1985 dal Pretore di Urbino, iscritta
al n. 865 del registro ordinanze 1985 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23 prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto, in fatto, che con ordinanza 26 ottobre 1985 il Pretore
di Urbino sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31, ult. co., cod. proc. pen. , nel testo introdotto
dall'art. 1 legge 31 luglio 1984 n. 400, con riferimento all'art. 3,
primo co., Cost.;
che, secondo il pretore, l'attribuzione alla competenza
pretorile di taluni reati, che appartenevano alla competenza del
tribunale, ha determinato una situazione di disuguaglianza per coloro
che hanno commesso il fatto dopo l'entrata in vigore della nuova
legge sotto più di un profilo;
che l'incompatibilità rispetto al principio di cui al primo
comma dell'art. 3 Cost. si verificherebbe, infatti, perché imputati
di reati anche meno gravi, o almeno di pari gravità, e coloro che
hanno commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della nuova
legge, restano affidati alla superiore competenza di un organo
collegiale, che offre garenzie di maggiore ponderatezza del giudizio,
e di terzietà, in quanto restano distinte in quel procedimento le
funzioni requirenti da quelle giudicanti, a differenza di quanto
accade nel procedimento pretoreo dove lo stesso magistrato giudica al
dibattimento dopo avere magari compiuto atti di istruttoria;
che si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga
dichiarata non fondata;
Considerato, in diritto, che nella specie trattasi di
maltrattamenti nei confronti del coniuge, accertati dai carabinieri
in istato di quasi flagranza dell'ultimo episodio, per essere accorsi
a seguito di segnalazione telefonica dei vicini, trovando tracce di
violenza recentissima sul mobilio e sul corpo della moglie, dalla
quale avevano ricevuto denunzia dell'abituale reiterazione di tali
episodi;
che, pertanto, non sembra sussistessero nella specie particolari
problemi di prova - come si asserisce teoricamente nell'ordinanza- in
guisa da doversi invocare le maggiori garenzie dell'organo collegiale
e dell'istruttoria attribuita ad organo diverso;
che, comunque, questa Corte ha già valutato gli argomenti
addotti dal rimettente dichiarandoli non fondati con sent. 15
dicembre 1986 n. 268;
che, peraltro, non sembrano irrazionali i criteri di scelta
utilizzati dal legislatore nell'attribuire al pretore la competenza
in ordine a taluni delitti, prescindendo dalla misura della pena, in
quanto è stato dato rilievo alla minore gravità sociale delle
conseguenze, ed è ormai notorio che legge-delega e progetto del
nuovo codice processuale prevedono espressamente siffatta
attribuzione, che, del resto, discende dai poteri discrezionali del
legislatore;
che, infine, come pure è stato rilevato nella citata sentenza,
non vi può essere diversa alternativa, quanto alla data, se non
quella di far discendere gli effetti voluti a far epoca dall'entrata
in vigore della legge che dispone un diverso assetto processuale:
salva l'ipotesi di un diritto transitorio per i procedimenti in
corso, che però dipende esclusivamente da quei poteri discrezionali
del legislatore che in questa sede non possono essere censurati;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, ult. co., cod. proc. pen., nel testo
introdotto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984 n. 400, sollevata
dal pretore di Urbino con ordinanza 26 ottobre 1985, in riferimento
all'art. 3, primo co., Cost.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte