Ordinanza n. 325/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Tribunale di Trieste nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed altro,
iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,
titolare di pensione di riversibilità a carico della Gestione
speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva richiesto
l'integrazione al minimo di tale trattamento, già negatogli
dall'I.N.P.S. in quanto egli percepiva anche una pensione
d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
(A.G.O.), il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa in data 6
aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui
preclude tale integrazione in caso di cumulo degli anzidetti
trattamenti, richiamando le numerose decisioni della Corte
costituzionale in materia;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato con sentenza n.
373 del 1989 l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma
impugnata;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri) - già dichiarato illegittimo con
sentenza n. 373 del 1989 - sollevata dal Tribunale di Trieste con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:325 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte